Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 aprile 2000
Proroga del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera e), legge n. 144/1999 e dell'art. 62, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999. (Decreto n. 28184).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2000, del trattamento di mobilita' di cui all'art. 4 comma 21, terzo e quinto periodo, della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni;
Viste le note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale prestazioni temporanee del 5 e 11 aprile 2000 con le quali e' stato precisato che i possibili destinatari della sopra richiamata proroga del trattamento di mobilita', di cui all'art. 45, comma 17, lettera e), legge n. 144/1999, risultano essere circa 800 lavoratori, per una spesa complessiva ammontante a circa 17 miliardi di lire;
Ritenuta la necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 2000, il trattamento di mobilita' ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000, i trattamenti di mobilita' di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gia' prorogati con i provvedimenti n. 24734 del 23 giugno 1998, n. 24798 del 10 luglio 1998 e 27359 del 15 novembre 1999.
La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 10%.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 17 miliardi di lire stimati dallo stesso istituto nella nota citata in preambolo, per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2000
Il Sottosegretario di Stato: Morese
 
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