Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
DELIBERAZIONE 16 marzo 2000
Adozione di misure temporanee di salvaguardia finalizzate alla regolazione delle utilizzazioni idriche nel bacino del Piave in concomitanza di fenomeni siccitosi. (Deliberazione n. 4).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che nel periodo 1988-1990 e negli anni 1993 e 1994 si sono verificati fenomeni di sofferenza idrica nel bacino del Piave, che hanno comportato la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e conseguentemente hanno dato luogo a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;
Premesso che l'insieme delle utenze del corso d'acqua, pur nelle priorita' previste dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso, i cui interessi appaiono ugualmente meritevoli di tutela;
Premesso che tra le piu' significative situazioni di conflittualita', nei periodi sopra menzionati si e' manifestata:
la conflittualita' degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacita' autodepurative e della capacita' di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
la conflittualita' tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;
Considerato che il Comitato istituzionale nella seduta del 6 maggio 1998 ha adottato per il bacino nazionale del fiume Piave il progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche;
Considerato che gli articoli 11, 12, 13 e 15 delle norme di attuazione contenute nella fase programmatica del suddetto progetto di piano, prevedono le azioni da intraprendere in caso di situazioni siccitose;
Preso atto della relazione del segretario generale, circa la situazione siccitosa che si sta configurando nel bacino del Piave e che nei prossimi mesi primaverili potrebbe gia' comportare il manifestarsi delle situazioni conflittuali sopra descritte;
Considerata quindi la necessita' di adottare con tempestivita' opportuni provvedimenti, finalizzati a preservare le disponibilita' idriche ora presenti;
Considerato che tali provvedimenti possono essere adottati tramite misure temporanee di salvaguardia che anticipino e rendano cogenti le sopraccitate norme del progetto di piano stralcio;
Visti gli articoli 11, 12, 13, 15 delle norme di attuazione del progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave;
Visto l'art, 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 493 del 4 dicembre 1993, che attribuisce all'Autorita' di bacino la facolta' di adottare, in attesa della approvazione del piano di bacino, tramite il Comitato istituzionale, idonee misure di salvaguardia;
Richiamati gli articoli 1, 3, comma 1, lettera i), comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
Richiamato per quanto occorre l'art. 43 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Richiamati gli articoli 2, 3, comma 3, e 28, comma 1, della legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Richiamato per quanto occorre il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Delibera:
Art. 1.
Obiettivi delle norme di salvaguardia
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee nel bacino del Piave, in conformita' ai contenuti del "Progetto di piano di bacino" adottato da questo Comitato istituzionale il 6 maggio 1998, nonche' per stabilire aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella parte IV - fase programmatica di detto progetto.
Formano pertanto parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15, riportate nell'allegato, che costituiscono uno stralcio delle "norme di attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.
In relazione a quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del progetto di piano, che diventano cogenti con l'adozione del presente provvedimento, e' demandato al segretario generale dichiarare - con proprio provvedimento - lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa.
Al configurarsi della situazione di cui all'art. 11, le misure di salvaguardia adottate con delibera n. 1 da questo Comitato istituzionale in data 22 marzo 1999, modificate con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese, o modulate in relazione a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione del progetto di piano.
 
Art. 2.
Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita'
Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge n. 493 del 4 dicembre 1993, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 settembre del presente anno.
 
Art. 3.
Osservanza delle norme
All'osservanza delle presenti norme di salvaguardia provvedono gli uffici del genio civile regionale, i nuclei operativi del magistrato alle acque di Venezia, e l'ufficio compartimentale di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze.
In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonche' l'Autorita' di bacino, segnalano all'amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55, comma 1, lettera c), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 che puo' comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.
 
Art. 4.
Pubblicazione della deliberazione
Copia della presente deliberazione, priva degli allegati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.
 
Art. 5.
Deposito della deliberazione
Copia della stessa deliberazione, completa degli allegati, e' depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (magistrato alle acque di Venezia), l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonche' presso la regione del Veneto (giunta regionale).
Roma, 16 marzo 2000
p. Il presidente: Mattioli
 
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