Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 10 maggio 2000
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Alcione", in Luino.

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro di Varese

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, seconda parte, che prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte di diritto perdendo la personalita' giuridica;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1;
Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precisate disposizioni in quanto la cooperativa ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;
Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 febbraio 2000;
Decreta:
La societa' cooperativa edilizia "Alcione" con sede in Luino, B.U.S.C. n. 1202, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.
Varese, 10 maggio 2000
Il dirigente: Buonomo
 
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