Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 27 aprile 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Golden Rose, unita' di Verolanuova. (Decreto n. 28206).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1998, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;
Visto l'art. 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 38 del 10 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Brescia che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio Golden Rose;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 marzo 2000;
Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Golden Rose con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unita' in Verolanuova (Brescia), (NID 0003BS0169), per un massimo di trentacique unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 2000 al 9 settembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 10 settembre 2000 al 9 marzo 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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