Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 marzo 2000
Disposizioni per il coordinamento dell'attivita' sanitaria ed amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL - anno 2000.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, con il quale sono stati disciplinati, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, gli speciali regimi termali INPS e INAIL;
Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
Visto l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare abusi;
Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1994, recante: "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validita'";
Visto il proprio decreto del 20 marzo 1998, recante: "Proroga del termine per la revisione dell'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali";
Visto il proprio decreto in data 1o aprile 1999, con il quale e' stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
Visto il punto 3C "Assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale", nella parte riferita alle prestazioni idrotermali, del piano sanitario nazionale 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Preso atto del parere favorevole dell'INPS e dell'INAIL, espresso, rispettivamente, con lettere s.n. del 7 e del 19 gennaio 2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini del coordinamento delle attivita' sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali di competenza delle aziende sanitarie locali, con oneri a carico del fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 2000, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Tutte le operazioni e gli atti necessari all'immissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalita' vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandate agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la localita' termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'azienda unita' sanitaria locale di iscrizione dei curandi ed all'azienda unita' sanitaria locale competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.
Relativamente agli assicurati INAIL, la sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e disciplinata dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1992.
 
Art. 3.
La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti e' effettuata dall'azienda unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione gia' adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL.
La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalita' vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' sottoposto al preventivo controllo di legittimita' della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2000
Il Ministro: Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 93
 
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