Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
PROVVEDIMENTO 24 maggio 2000
Integrazione al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'INFN. (Disposizione n. 8142).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Visto il regolamento generale delI'INFN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;
Vista la deliberazione n. 6615 del 29 ottobre 1999, con la quale il consiglio direttivo ha introdotto nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'INFN una apposita disposizione circa la misura delle anticipazioni concedibili sui contratti di fornitura di strumentazione di particolare complessita', individuandone altresi' le relative tipologie;
Vista la nota dell'Istituto del 23 dicembre 1999, prot. n. 027559, con la quale la deliberazione n. 6615 e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;
Dispone che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della integrazione al testo del vigente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'INFN, adottata dal consiglio direttivo con deliberazione n. 6615 del 29 ottobre 1999 e pertanto, all'art. 53 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'INFN, dopo il comma 53.4, e' introdotto il seguente comma 53.5: "La misura delle anticipazioni concedibili per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita' e' stabilita caso per caso, previa esplicita motivazione, in sede di indizione della procedura per l'aggiudicazione delle forniture stesse, ovvero in sede di definizione dell'importo contrattuale nel caso di beni offerti da fornitori unici. Dette anticipazioni, fino al limite del 20% dell'importo complessivo previsto nel relativo contratto, sono applicabili alle forniture di beni non tradizionali, usualmente non reperibili sul mercato nella configurazione necessaria all'Istituto ai fini della costruzione e dell'implementazione di apparati sperimentali per la ricerca nei campi istituzionali dell'INFN".
Frascati, 24 maggio 2000
Il presidente: Iarocci
 
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