Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |
DELIBERAZIONE 16 marzo 2000 |
Modifica del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato riguardante la regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento, con conseguente adozione delle misure di salvaguardia per le nuove aree perimetrate (art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226.). (Deliberazione n. 2). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17; Vista la delibera n. 8 con la quale il comitato istituzionale, nella seduta del 10 novembre 1999, ha approvato il "piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione"; Considerato che la provincia Autonoma di Trento, in coordinamento con la regione del Veneto, nella formazione del piano straordinario aveva indicato tra i siti a rischio molto elevato due movimenti franosi localizzati rispettivamente nei comune di Lavarone e di Folgaria (provincia autonoma di Trento) i cui effetti si manifestano anche in comune di Lastebasse (regione del Veneto); Considerato che il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, cosi' come modificato da decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che "i piani straordinari possono essere integrati e modificati con le stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate"; Considerato che la delibera n. 8 del comitato istituzionale del 10 novembre 1999 all'art. 4 ha previsto la possibilita' di modificare od integrare il piano straordinario; Considerato che per le finalita' indicate dall'art. 4 della delibera sopraccitata e' stato eseguito un sopralluogo congiuntamente dalle due amministrazioni sopraccitate ed e' risultato che la localizzazione del sito originariamente indicato nel piano straordinario in comune di Folgaria andava modificata considerando anche il movimento franoso in localita' Busatti (comune di Folgaria), i cui effetti si manifestano anche in comune di Lastebasse; Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 9 febbraio 2000 dal comitato tecnico in merito alla modifica sopra descritta del piano straordinario; Considerato che la modifica del piano straordinario oggetto della presente deliberazione e' direttamente approvata dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183; Considerata la conseguente necessita' di estendere pertanto le misure di salvaguardia, gia' adottate per il sito localizzato in comune di Folgaria, dal km 24,85 al km 26,75 della s.s. 305, anche al movimento franoso in localita' Busatti (comune di Folgaria); Delibera: Art. 1. In conformita' con quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, integrato dall'art. 9, comma 2, della legge 13 luglio 1999 n. 226, e' modificato il "piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato" nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, secondo l'allegata cartografia che fa parte integrante del presente provvedimento. In conseguenza a quanto sopra descritto, viene inserita nel piano straordinario e classificata a rischio molto elevato (R4), l'area corrispondente al movimento franoso in comune di Folgaria, localita' Busatti, i cui effetti si manifestano anche in comune di Lastebasse. L'importo di lire 700 milioni, inizialmente previsto dal piano straordinario per l'intervento in comune di Lavarone, con la presente modifica e' destinato prioritariamente alla realizzazione dell'intervento in localita' Busatti. Per il completamento di tutti gli interventi riguardanti le aree ora classificate R4 e ripartiti nei comuni di Folgaria e Lastebasse, si potranno utilizzare i fondi recuperabili dai ribassi d'asta provenienti dall'appalto degli interventi previsti nel piano straordinario e riguardanti il bacino del Brenta. |
| Art. 2. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 della legge n. 267/1998, modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, sono adottate per l'area in Comune di Folgaria - localita' Busatti (provincia autonoma di Trento) e per l'area in comune di Lastebasse (regione del Veneto) misure di salvaguardia da attuare secondo i contenuti generali previsti dalle norme di attuazione del piano e dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi. |
| Art. 3. Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui il comune riceve comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del piano straordinario modificato dalla presente deliberazione. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovra' essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata. |
| Art. 4. Il piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 226/1999, potra' essere modificato ed integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del Piano straordinario e nell'ambito delle attivita' di approfondimento condotte dall'Autorita' di bacino, dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dalla provincia autonoma di Trento e dal Magistrato alle acque di Venezia, nonche' da altre amministrazioni pubbliche. |
| Art. 5. La provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto provvederanno, nelle rispettive competenze, a dare immediata comunicazione ai comuni dell'avvenuta modifica del piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresi' alla trasmissione degli atti relativi. I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il territorio. La pubblicazione, avra' una durata di quindici giorni consecutivi e della stessa ne dovranno essere informate, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, la provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto, in relazione alle rispettive competenze. |
| Art. 6. Il piano straordinario, modificato con le modalita' di cui all'art. 1 della legge n. 267/1998 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e della regione del Veneto. Roma, 16 marzo 2000 p. Il presidente: Mattioli |
| ----> Vedere Planimetria a pag. 34 della G.U. <---- |
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