Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 19 aprile 2000 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Regranex". (Decreto n. 100/2000). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale REGRANEX beclapermina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/99/101/001 Regranex - 0,01% (100 mcg/g) gel - 1 tubetto 15 g uso cutaneo. Titolare A.I.C.: Janssen Cilag International N.V. - Turnhoutseweg, 30 - 2340 Beersee. IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Regranex"; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare all'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso nella seduta del 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Regranex" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale REGRANEX nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: "Regranex", 1 tubetto 15 g uso cutaneo, 0,01% (100 mcg/g) gel, A.I.C. n. 034526018/E (in base 10), 10XNU2 (in base 32). |
| Art. 2. La specialita' medicinale "Regranex" e' classificata in classe C. |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della sanita', Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 19 aprile 2000 Il dirigente generale: Martini |
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