Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2000
Disciplina del pagamento mediante sportello ATM e degli effetti del conferimento della delega di pagamento con mezzi telematici, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17, comma 2 dello stesso decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 4, che prevede, per l'esecuzione dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero delle finanze;
Visti i decreti dirigenziali del 30 marzo, 10 aprile e 15 dicembre 1998, del 12 aprile 1999 e del 31 marzo2000, con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si e' provveduto all'approvazione del modello F24;
Considerata l'esigenza di individuare, in caso di pagamento mediante sportelli Bancomat o di conferimento della delega di versamento con mezzi telematici, gli elementi da inserire nell'attestazione da rilasciare al contribuente;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. In caso di effettuazione dei versamenti di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante sportello ATM, con le modalita' indicate nella convenzione prevista dall'art. 23, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997:
a) in luogo del terzo esemplare del modello F24, lo sportello rilascia un documento contenente l'indicazione:
1) del codice ABI della banca titolare dello sportello ATM e, nel caso in cui il versamento sia effettuato ad un concessionario del servizio nazionale della riscossione, anche della denominazione dello stesso concessionario;
2) del numero di codice fiscale del contribuente;
3) del numero di carta Pagobancomat del contribuente stesso;
4) del numero dello sportello ATM presso il quale e' stato effettuato il versamento;
5) della data di effettuazione del versamento stesso;
6) del numero identificativo dell'operazione;
7) dell'importo pagato e della sua ripartizione fra i diversi codici utilizzati;
8) del costo dell'operazione a carico del contribuente;
b) non si applicano le vigenti disposizioni del decreto dirigenziale 30 marzo 1998 incompatibili con l'utilizzazione di tale sportello.
2. Se il contribuente utilizza il predetto sportello per effettuare il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il documento previsto dal comma 1, lettera a), contiene l'indicazione dei dati di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dello stesso comma 1, lettera a), nonche' dell'importo pagato, e del codice atto.
 
Art. 2.
1. Se, a seguito di un accordo tra il contribuente e la banca o il concessionario del servizio nazionale della riscossione o le poste italiane S.p.a., la delega per l'effettuazione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 1, e' conferita con mezzi telematici, il delegato invia al delegante un documento recante tutti i dati contenuti nel modello F24 e l'attestazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto dirigenziale 30 marzo 1998, rilasciata anche mediante firma meccanografica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2000
Il direttore generale: Romano
 
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