Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
ORDINANZA 20 aprile 2000 |
Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1999/2000. (Ordinanza n. 126). |
|
|
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica; Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione; Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137; Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali; Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria; Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale; Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento della medesima; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con quale e' stato emanato il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, sull'elevamento dell'obbligo di istruzione; Vista l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, concernente il calendario scolastico per l'anno 1999-2000; Vista l'ordinanza ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista l'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31, recante istruzioni e modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1999/2000; Ordina: Art. 1. Scuola dell'obbligo 1. Le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte, di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998, confermate dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999 citata nelle premesse, sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con le modifiche e integrazioni di seguito indicate. 2. L'art. 9, comma 9, e' modificato come segue: "9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potesta' parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, in materia di autocertificazione". 3. L'art. 9, comma 13, ultimo periodo, e' modificato come segue: "13. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del decreto ministeriale 6 agosto 1999, la commissione d'esame e' altresi' composta dagli insegnanti di strumento musicale". 4. L'art. 9, comma 40, e' modificato come segue: "40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla circolare ministeriale 20 maggio 1999, n. 127. Una copia della scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio al referente di settore delle segreterie tecniche degli ispettori presso le sovrintendenze scolastiche. La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al provveditorato secondo tempi e le modalita' che ogni provveditore fissera' autonomamente. Ogni referente di settore fara' pervenire entro il 30 novembre alla direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali". 5. L'art. 9, comma 44, e' modificato come segue: "44. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997". 6. Dopo l'art. 9, e' aggiunto il seguente art. 9-bis: "9-bis. Certificazione dell'obbligo scolastico. - 1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico e' rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000". |
| Art. 2. Istituti di istruzione secondaria superiore 1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al titolo II dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti modifiche e integrazioni. 2. L'articolo 2, comma 1, e' cosi' sostituito: "1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 110 del 22 aprile 1999, citata nelle premesse, gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo entro i termini stabiliti dai capi d'istituto, sentito il collegio dei docenti". 3. Nell'art. 2, comma 4, lettera b), il secondo periodo e' modificato come segue: "4. Nel caso di promozione cosi' deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia, le motivazioni delle decisioni assunte dal consiglio di classe, nonche' un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza". 4. Nell'art. 3, comma 1, il secondo periodo e' modificato come segue: "1. Per l'anno scolastico 1999-2000, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima classe sulla base della tabella E e agli allievi della penultima e terzultima classe sulla base della tabella A, allegate al regolamento e delle note in calce alle medesime". 5. Dopo l'art. 4 e' aggiunto l'art. 4-bis: "4-bis. Pubblicazione degli scrutini. - 1. A norma dell'art. 2 della citata ordinanza ministeriale n. 110/1999, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti. 2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresi' evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va, inoltre precisato che la promozione e' stata conseguita ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999. 3. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'istituto l'indicazione dei voti e' sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva , "non qualificato , "non licenziato ). 4. Per gli alunni che seguono un piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo, l'indicazione che la votazione e' riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali". 6. Dopo l'art. 4 e' aggiunto l'art. 4-ter: "4-ter. Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore. - 1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto. 2. A ciascun allievo che e' prosciolto dall'obbligo o che abbia adempiuto all'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, e' rilasciata certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000". 7. Il comma 5 dell'art. 6 e' abrogato. 8. All'art. 7 la rubrica e' modificata in "Esami di idoneita' negli istituti tecnici aeronautici e commerciali" e sono aggiunti i seguenti commi: "3. Gli esami di idoneita' alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneita' relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo , "mercantile , "commercio con l'estero e "amministrazione industriale non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalita' degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attivita' di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilita' adottato dal consiglio d'istituto. 4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneita', dei candidati in possesso di promozione od idoneita' relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonche' nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi". 9. All'art. 10, comma 3, l'ultimo periodo e' abrogato. 10. All'art. 11, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo". 11. Nell'art. 14, al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove". 12. Nell'art. 14, comma 11, all'ultimo periodo e' aggiunto "e sulle prove degli anni precedenti". 13. All'art. 18, i commi 1 e 12 sono abrogati e il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva. Il calendario delle prove e' il seguente: 21 giugno 2000 - prova di italiano; 22 giugno 2000 - prova di pedagogia; 23 giugno 2000 - prova, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia). Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 26 giugno 2000 e vertono sui programmi di esame indicati nell'allegato C al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall'art. 12, comma 13, dell'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000". |
| Art. 3. Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali 1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al titolo III dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti modifiche. 2. All'art. 19, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: "4. E' consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneita', a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento". |
| Art. 4. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 1. Nell'art. 24 dell'ordinanza ministeriale numero 128/1999, il rinvio deve intendersi all'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000. |
| Art. 5. Disposizioni generali 1. Sono confermate le disposizioni di cui al titolo V dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti integrazioni. 2. All'art. 25 sono aggiunti i seguenti commi: "6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalita' di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami". 7. Ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado". |
| Art. 6. Disposizione finale 1. Le modifiche e le integrazioni sopra riportate saranno recepite in apposito testo coordinato con le precedenti ordinanze nel testo citate. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 20 aprile 2000 Il Ministro: Berlinguer Registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 2000 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 129 |
|
|
|