Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 12 aprile 2000, n. 140
Modifiche al regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo del predetto articolo 31, comma 5;
Ritenuto di dover integrare detto regolamento;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 marzo 2000;
Vista la nota del 10 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Integrazioni e modifiche regolamentari

1. Il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, e' cosi' integrato e modificato: a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 3, dopo la frase "alla
reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto"
sono inserite le parole "contro la pubblica amministrazione"; b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola "quinquennale" e' inserita
la frase "ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per legge"; dopo la parola "equipollente" e' inserita la
frase "sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a
cura della Consob"; c) all'articolo 3, comma 3, le parole "dall'articolo 3" sono
sostituite con le parole "dall'articolo 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 51



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472,
attuativo dell'art. 31, comma 5, reca: "Regolamento recante
norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e
di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico
nazionale dei promotori finanziari".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 31, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), e' il seguente:
"5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentita
la Consob, determina i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal
comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione
all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri
valutativi che tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla base
di prove valutative indette dalla Consob".
- Per il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472,
si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriaii non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998, come modificato
dal presente regolamento:
Art. 1 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Non possono
essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori
finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 8 (di seguito "Albo"),
coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di
ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del
codice;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo o non inferiore a
due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali
sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso
dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1,
lettera c), n. 1 e n. 2) non rilevano se inferiori a un
anno.
3. Con conferimento alle fattispecie disciplinari in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e
2 e' effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura della Consob".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, come modificato dal
regolamento qui pubblicato:
"Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - 1. Coloro
che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono
possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di
corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale,
integrato dal corso annuale previsto per legge o un titolo
di studio estero equipollente, sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della
Consob".
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi',
superare una prova valutativa indetta dalla Consob secondo
le modalita' stabilite dalla Consob medesima.
3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al
comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di
professionalita' accertati dalla Consob sulla base dei
criteri valutativi individuati dall'articolo 4.



 
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