Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina".

IL DIRIGENTE
della direzione generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "Vallagarina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996, 3 ottobre 1997 e 26 novembre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;
Vista la domanda presentata dalla Associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "Vallagarina" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina";
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996, 3 ottobre 1997 e 26 novembre 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica "Vallagarina", il cui disciplinare di produzione e' dal presente decreto modificato, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse, ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.
I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne "Vallagarina", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2000
Il dirigente: Anastasia
 
Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"VALLAGARINA"
Art. 1.
La indicazione geografica tipica "Vallagarina" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.
Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.
La indicazione geografica tipica "Vallagarina" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente:
per la provincia autonoma di Trento tutte le varieta' raccomandate ed autorizzate nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino;
per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevignana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Muller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica "Vallagarina" comprende:
per la provincia autonoma di Trento, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;
per la provincia di Verona, nella regione Veneto il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in localita' San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a localita' Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la localita' S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della localita' Ca' Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.
Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimita' del rio Bissolo, seguendo questo fino a localita' Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della localita' predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in localita' Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla localita' Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la localita' Corvara, continua sulla stessa sino in prossimita' di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle localita' Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta localita' segue poi la provinciale fino a localita' Dogana.
In detta localita' attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a localita' Chiuse di Ceraino.
Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolce' passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di localita' Ca' il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in localita' C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta localita' prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in localita' San Valentino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:
per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;
per la provincia di Verona: 23 tonnellate per la tipologia bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varieta', e' consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", con o senza la specificazione del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica "Vallagarina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abian significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Vallagarina" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone