Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 8 maggio 2000
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata "Goal".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Goal" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della logge n. 62/1990 e dell' art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta con inizio dal 10 maggio 2000 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Goal".
 
Art. 2.
Vengono messi in vendita n. 60.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce l'immagine di un campo di calcio, di quattro calciatori, due portieri e di quattro palloni, la denominazione della lotteria ed il prezzo di vendita al pubblico. Le aree del gioco sono costituite dalle due porte e dai quattro palloni posti ai piedi dei quattro calciatori. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; e' inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta "attenzione non grattare qui", destinato al codice di validazione.
Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonche' le modalita' per ottenere il pagamento del premio.
 
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000.
 
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura delle due porte e dei quattro palloni, la combinazione vincente costituita dalla identita' del numero indicato in rete con quello di uno dei palloni posti di fronte alla porta.
Con lo stesso biglietto si puo' giocare due volte; i numeri rinvenuti nei palloni non sono cumulabili ai fini del conseguimento della vincita.
 
Art. 5.
La massa premi ammonta a L. 51.720.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse.
Categoria prima - 12 premi di L. 100.000.000 - punteggio vincente: pallone 9.
Categoria seconda - 24 premi di L. 50.000.000 - punteggio vincente: pallone 8.
Categoria terza - 120 premi di L. 10.000.000 - punteggio vincente: pallone 7.
Categoria quarta - 300 premi di L. 2.000.000 - punteggio vincente: pallone 6.
Categoria quinta - 120.000 premi di L. 100.000 - punteggio vincente: pallone 5.
Categoria sesta - 120.000 premi di L. 50.000 - punteggio vincente: pallone 4.
Categoria settima - 600.000 premi di L. 10.000 - punteggio vincente: pallone 3.
Categoria ottava - 1.200.000 premi di L. 5.000 - punteggio vincente: pallone 2.
Categoria nona - 8.760.000 premi di L. 2.000 - punteggio vincente: pallone 1.
I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreche' l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresi' corrisposti in denaro nell'eventualita' che il biglietto vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilita' del venditore.
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di prima, seconda, terza e quarta categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di quinta, sesta, settima, ottava e nona categoria si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
 
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
 
Art. 8.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilita' degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresi' che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validita' in caso di vincita.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2000
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 20
 
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