Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2000 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di riqualificazione del ponte sul Rio del Foscagno in fraz. Trepalle da parte del comune. (Deliberazione n. VI/49403).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art.1 ter;

VISTO l'art.3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita' dello stato dei luoghi previsto dall'art.1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita' di cui all'art.1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 01.02.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte del Comune per opere di riqualificazione del ponte esistente sul Rio del Foscagno in fraz. Trepalle;
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in Comune di Livigno (SO) fg. 53 mapp. n.
20-44-19-17-16-62-65-13-10-76-9-7-12, per la sola parte
interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito
territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta
Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di
riqualificazione del ponte esistente sul Rio del Foscagno in fraz.
Trepalle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27
maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

Milano, 07 aprile 2000
Il segretario: SALA
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone