Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 26 maggio 2000, n. 1053
Legge n. 488/1992 - 1o bando del 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'A.N.C.E.
Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2000, sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, cosi' come gia' modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992.
Le disposizioni del predetto regolamento, cosi' come modificato ed integrato dal decreto ministeriale citato, avranno effetto con riferimento alle domande presentate a partire dal termine di apertuta del prossimo bando. Tale termine sara' fissato con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorche' la Commissione dell'Unione europea avra' autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006.
In relazione a tale ultimo aspetto di ritiene opportuno rappresentare che le disposizioni contenute nel richiamato regolamento potranno essere applicate nei limiti ed alle condizioni previste dalla Commissione dell'Unione europea in sede di proroga del regime. Si fa riferimento, in particolare, ai criteri di decorrenza di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 6, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto previsto dal punto 4.2 dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, secondo il quale gli aiuti stessi possono essere concessi solo a fronte di programmi la cui esecuzione inizi dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
Premesso quanto sopra si informano i soggetti in indirizzo che, cosi' come previsto dall'art. 4, comma 2, del piu' volte richiamato regolamento, questo Ministero provvedera', alla luce delle decisioni che saranno assunte dalla Commissione dell'Unione europea, a recepirne le determinazioni con propria circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale della Direzione generale
coordinamento incentivi alle imprese
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