Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 2000, n. 142
Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei termini di completamento e dei responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
Visto il proprio decreto 19 ottobre 1996, n. 702, con il quale e' stato integrato e modificato il suddetto regolamento, in esito alla prima verifica biennale dello stato di attuazione delle disposizioni in esso contenute, prevista dall'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 2 febbraio 1992, n. 284;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei termini di ulteriori procedimenti amministrativi imputati alla competenza degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, nonche' alle occorrenti modifiche alle tabelle A e B di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrale sostituzione delle tabelle A e B, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come sostituite dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000, n. 36/2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. M/2107/A del 17 aprile 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come sostituite dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della
legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' da iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2,
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284,
reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di
completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati
alla competenza degli organi della Amministrazione centrale
e periferica dell'interno".
- Il decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702,
reca: "Regolamento di integrazione e modifica del
regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale
2 febbraio 1993, n. 284".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



 
Art. 2

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2000
Il Ministro: Bianco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 246
 
TABELLA A
(art. 1)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE
ALLA COMPETENZA DEGLI ORDANI CENTRALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
TABELLA B
(art. 1)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE
ALLA COMPETENZA DEGLI ORDANI PERIFERICI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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