Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2000, n. 141
Regolamento recante il limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 32;
Visto l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 19, comma 2;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha escluso i limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo deroghe stabilite con regolamenti dell'Amministrazione interessata;
Considerato che le esigenze connesse alla natura delle funzioni attribuite dalla legge ai procuratori dello Stato, nonche' la stessa articolazione e lo sviluppo della loro carriera, che postulano una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica, anche per evidenti scopi formativi ed ai fini del conferimento della nomina ad avvocato dello Stato, consigliano di reintrodurre una norma limitativa dell'accesso al concorso relativa all'eta';
Ritenuto in virtu' delle sopracitate considerazioni di dover provvedere, ai fini della partecipazione al concorso per procuratore dello Stato, all'adozione del limite di eta' di anni quaranta;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio
2000; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Limite di eta'
1. Per l'ammissione al concorso per procuratore dello Stato, i candidati non debbono aver superato l'eta' di anni quaranta alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2000
Il Presidente: D'Alema Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 317



Note alle premesse:
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12
dicembre 1933;
- La legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante
modificazioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 7
dicembre 1966. Si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - La laurea in giurisprudenza e' titolo
sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a
procuratore aggiunto.
Nel primo anno di esercizio delle funzioni i
procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale
ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono
dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione".
- La legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente
"Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9
aprile 1979. Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 19,
secondo comma:
"Art. 4. - La nomina ad avvocato dello Stato e'
conferita a seguito di concorso per esame teorico e
pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano
superato il quarantacinquesimo anno di eta':
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di
effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano
conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i
magistrati della giustizia militare di qualifica
equiparata;
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli
delle carriere direttive con almeno cinque anni di
effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di procuratore
legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche di
ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di
materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento,
che abbiano superato gli esami di abilitazione
all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti
locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti
mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di
effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale
legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e' abrogato".
"Art. 5. - Per ogni tre posti che si rendono vacanti
nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene
accantonato per essere conferito previo giudizio di
promovibilita' e secondo l'ordine di merito, determinato
dal Consiglio di cui all'art. 21 della presente legge, ai
procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento
che indice lo scrutinio abbiano conseguito un'anzianita' di
otto anni nella qualifica.
Gli altri posti di avvocato dello Stato, sono conferiti
mediante concorso, per esame, ai sensi dell'art. 4 della
presente legge.
Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di
cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il
conferimento mediante giudizio di promovibilita' risulti
superiore al numero dei procuratori aventi titolo a
parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati
disponibili per il conferimento mediante concorso per
esame".
"Art. 19. - I procuratori dello Stato provvedono anche
al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati
e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le
disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, ed e' stato modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, e' stata pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113
del 17 maggio 1997. L'art. 3, comma 6, dispone: "La
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".



 
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