Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 29 marzo 2000 |
Proroga dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente la concessione di una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668, del 27 settembre 1997, del Ministro dell'interno, in favore del concessionario del servizio di riscossione della provincia di Perugia. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta aventi sede, alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali; Visto l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre 1997, il quale prescrive che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione; Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica e' concessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite complessivo di lire 300 milioni; Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole "nel limite complessivo di 300 milioni" sono sostituite da "nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi"; Visto il decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999 con cui e' stata concessa alla SO.RI.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 14 dicembre 1998 e fino al 27 giugno 1999, una dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero in caso di incapienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso; Visti i decreti direttoriali n. 1999/87945 del 25 giugno 1999, n. 1999/165477 del 27 settembre 1999 e n. 1999/208975 del 22 dicembre 1999, con i quali sono state concesse alla SO.RI.T. S.p.a. successive proroghe fino al 27 marzo 2000 della dilazione gia' concessa, con decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999; Vista l'istanza datata 28 febbraio 2000 con la quale la SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, ha chiesto una ulteriore proroga della dilazione concessa in considerazione che non e' ancora ripresa la riscossione dei tributi, nei comuni individuati dall'art. 1 della menzionata ordinanza n. 2694; Considerato che e' in corso il decreto che fissa le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui alle citate ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997; Ritenuto, pertanto, che la richiesta proroga puo' essere concessa per un ulteriore periodo di mesi 3, in quanto l'onere per l'erario sara' contenuto comunque entro il limite di L. 300.000.000 per interessi, cosi' come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno; Decreta: Alla SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 27 marzo 2000, e fino al 27 giugno 2000 e' prorogata la dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile. La direzione regionale delle entrate per l'Umbria dara' attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonche' ad ogni ulteriore adempimento di competenza. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2000 Il direttore generale: Romano |
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