Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 5 giugno 2000
Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell'indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato cessati dall'attivita'.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato, che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale con un primo stanziamento pari a lire cento miliardi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale e' stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalita' del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2000 con il quale, fra l'altro, sono stati fissati i nuovi termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza 5 giugno 2000, nei limiti delle risorse disponibili dopo l'esame, ai fini della loro ammissione ai contributi, delle domande presentate entro il 6 ottobre 1999 in relazione alla prima apertura dei termini;
Considerato che e' stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili;
Decreta:
Art. 1.
Alla data del 5 giugno 2000 e' stato accertato che le domande di concessione dell'indennizzo finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili.
 
Art. 2.
In conseguenza dell'accertato esaurimento dei fondi, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non possono essere presentate ulteriori domande per ottenere l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 12 aprile 2000.
Roma, 5 giugno 2000
Il direttore generale: Sappino
 
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