Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: Esaminata la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Terni, dall'Unione provinciale agricoltori di Terni e dalla Confederazione italiana agricoltori di Terni in data 18 marzo 1999, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Amerini", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989; Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla predetta domanda: Ha espresso, nella riunione del 18 aprile 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. .ce2; Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Amerini" e' riservata ai vini Bianco, Rosso, Rosso Superiore, Rosato, Novello, Malvasia, Merlot e Merlot riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Colli Amerini Bianco": Trebbiano Toscano: dal 70% all'85%; Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia Toscana, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30% di cui la Malvasia Toscana, ove presente, non superiore al 10%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altre uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni. "Colli Amerini Malvasia": Malvasia Toscana: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino: anche il vitigno Trebbiano Toscano e altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. "Colli Amerini" Rosso, Rosso superiore, Rosato e Novello: Sangiovese: dal 65% all'80%. Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, congiuntamente o disgiuntamente nella misura massima del 35%, di cui il Merlot, ove presente, non superiore al 10%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. "Colli Amerini" Merlot e "Colli Amerini" Merlot Riserva: Merlot: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%. |
| Art. 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" comprende tutto il territorio dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e, in parte i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina, seguendo la provinciale Tuderte-Amerina in direzione Nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col fosso grande. Si risale il fosso Grande per lungotratto in direzione nord fino alla confluenza col fosso di Vallicciano. Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta. Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraverso l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale sette Valli, in localita' Casteltodino. La delimitazione segue la strada provinciale di sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n, 3-bis. Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia Centrale Umbra, si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79: La delimitazione continua seguendo in direzione ovest la strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni. Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud, fino al punto di incrocio dei confini comunali di Sangemini, Terni, e Narni. Si procede lungo la linea di confine tra i comuni Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incrocio dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone. La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni, fino a giungere in prossimita' del torrente Aia a quota 152. Attraversato il torrente Aia si procede seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia. Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimita' dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione di Montebuono fine a incrociare il limite di provincia. La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per il lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino a incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina. La delimitazione continua seguendo la direzione sud della strada fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia. |
| Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450 metri s.l.m.). I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2.500 ceppi ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine "Colli Amerini" non deve superare le 12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Il coacervo delle uve destinate alla viificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50 per il bianco; 10,50 per il rosso, il rosato e per il Novello; 11,00 per la Malvasia; 12,00 per il Merlot; 12,50 per il Merlot riserva. |
| Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' tuttavia consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio del comune di Terni. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. Per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Rosso Superiore, Merlot e Merlot Riserva e' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. L'arricchimento e' ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Colli Amerini", oppure con mosti concentrati rettificati. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" Merlot possono fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1o novembre dell'anno della vendemmia. |
| Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli Amerini" bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, fruttato, molto intenso; sapore: secco, armonico vellutato, piacevolmente fruttato con lieve retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Amerini" rosso e rosso superiore: colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato; odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato; sapore: fresco, spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol per il rosso, 12% vol per il rosso superiore; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Amerini" Merlot e Merlot riserva: colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato; odore: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato; sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol per il Merlot, 12,50% vol per il Merlot riserva; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Colli Amerini" rosato: colore: rosa salmone piu' o meno intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: delicatamente rotondo, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Colli Amerini" Novello: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato, persistente; sapore: fresco, armonico, rotondo, ma vivace per fragranza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. "Colli Amerini" Malvasia: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fruttato, persistente; sapore: vinoso, gradevole, caratteristico e tendenzialmente vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. |
| Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" Novello, rosso superiore, e Merlot riserva deve figurare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie tale indicazione e' facoltativa. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. |
| Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Colli Amerini" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacita' non superiore a 5 litri. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo raso bocca. La chiusura con tappo a vite e a strappo e' ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto di litri 1-2-5. Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacita' inferiore o uguale a litri tre chiusi con tappo raso bocca. |
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