Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2000 (vai al sommario) |
|
LEGGE 26 maggio 2000, n. 147 |
Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Missione di monitoraggio della Comunita' europea ECMM
1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
|
| Art. 2 Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo e' autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 euro annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 euro annui a favore del fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2: - I commi 1 e 2 dell' art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, concernente la concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, sono i seguenti: "1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo. 2. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura".
|
| Art. 3 Delegazione generale palestinese in Italia
1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3: - La legge 23 ottobre 1996, n. 558, concerne le norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare in territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza. Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione genera1e per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998 a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998".
|
| Art. 4 Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo
1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4: - Il decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, nomina i membri facenti parte della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo; l'art. 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89, concernente la proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, e' il seguente: "Art. 1 (Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo). - 1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro dagli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998".
|
| Art. 5 Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero
1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a ottantadue unita', di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, e' elevato a quarantuno unita', comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. 2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dai seguenti: "L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni". 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5: - Il settimo comma dell'art. 168, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, e' il seguente: "7. Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non puo' superare complessivamente il numero di ottantadue unita' di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo". - L'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994), e' il seguente: "Art. 58 (Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali). - 1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali e' elevato da venticinque a ventinove unita'. 2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui, all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di un regione o provincia autonoma, designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite. 2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di paricolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri, impartisce alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali. 3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni. 4. Le regioni, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome". - Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 168 (Esperti). - L'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea". - Si riporta il testo degli articoli 32, 142, 143, 144, 147, 148 e 170 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: "Art. 32 Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero). - I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresi' istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di prima categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonche' funzioni consolari nelle cancellerie consolari presso missioni diplomatiche. Il regolamento stabilisce le modalita' per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta". "Art. 142 (Comportamento del personale). - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali". "Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato. 2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, i periodi di congedo ordinario annuale odi ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi. 3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero. 5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi". "Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' valutato con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata". "Art. 147 (Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare). - La commissione di disciplina per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' nominata per un biennio con decreto del Ministro ed e' composta di cinque funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalla commissione di disciplina a riferire sui casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi. Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 111 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' rimessa copia degli atti stessi. Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio. I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero". "Art. 148 (Pubblicazioni e conferenze). - I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni inernazionali". "Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364".
|
| Art. 6 Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 6. - La legge 3 gennaio 1981, n. 7, concernente l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, viene finanziata annualmente nella misura prevista dalla tabella C della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488).
|
| Art. 7 Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente: "4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 14 (Direttori degli Istituti e incarichi speciali). - 1. I direttori degli istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4. 2. La funzione di direttore di istituto puo' essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'art. II. 3. La nomina e la destinazione dei direttori degli istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato. 4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'art. 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero. 5. (Sostituito dal comma 4). 6. La funzione di direttore puo' essere altresi' conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unita' con le modalita' di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. 7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 puo' altresi' essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unita', e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi. 8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 e' aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni". L'art. 185 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante: disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche ammnistrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente misura: a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale, ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza; b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale. 2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio. 3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode. 4. In nessun caso l'indennita' di' servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento. 5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia".
|
| Art. 8 Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi ne' autorizzativi. 2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.
Nota all'art. 8: - L'art. 7 della citata legge n. 401 del 1990, e' il seguente: "Art. 7 (Istituti). - 1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede. 2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta, sulla base dei bilanci annuali, il controllo consuntivo della Corte dei conti. 3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attivita' svolta. 4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio. 5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali citta' degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero. 6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita 1'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti tra gli addetti, gli istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori. 7. Presso ogni Istituto e' istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attivita' degli istituti di cultura". Le modalita' di gestione dei fondi scorta del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo. Il regolamento di cui al presente comma e' stato adottato con decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392".
|
| Art. 9 Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero
1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria e' aggiornata ogni tre anni. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalita' relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997. 3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non puo' prestare servizio all'estero per piu' di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale e' necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta. 4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, puo', a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potra' concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia gia' prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni. 5. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che e' aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole e' stabilita in nove anni non prorogabili e non e' consentita la partecipazione a ulteriori selezioni. 6. Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneita' del personale interessato. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.
Note all'art. 9: - L'art. 639 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la scuola, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "Art. 639 (Contingenti del personale da destinare all'estero). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono ~stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite alle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il limite massimo di spesa. 2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale. 3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita', prevede che, con piano triennale, ma ogni anno venga stabilito d'intesa con i Ministeri interessati il contingente del personale dalla scuola destinato alle scuole e ad altre iniziative all'estero". - L'art. 17 della legge 23 agosto l988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autotizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. - Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, per il reclutamento del personale, come sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzalita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, prevede siano adottati i seguenti principi: adeguata pubblicita' della selezione, modalita' di svolgimento che garantisca l'imparzialita' e assicuri economicita' e celerita' all'espletamento, ricorrendo anche a forme di sistemi automatizzati o realizzare forme di preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunita' tra lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento; composizioni delle commissioni con esperti di comprovata esperienza scelti tra funzionari o docenti esterni che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche pubbliche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali".
|
| Art. 10 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5422): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 19 novembre 1998. Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1998 con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, XI, XIII. Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 19 e 26 gennaio l999; il 4, 24 febbraio 1999; 9, 11 marzo 1999. Esaminato in aula il 2 luglio 1999 e approvato l'8 luglio 1999. Senato della Repubblica (atto n. 4149): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 7a. Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il 5 ottobre 1999. Nuovamente assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, in data 5 ottobre 1999 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 7a. Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 5 e 25 novembre 1999. Esaminato ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 1999. Camera dei deputati (atto n. 5422-B): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in referente, il 21 dicembre 1999 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 1o e 9 febbraio 2000. Esaminato in aula il 21 febbraio 2000; il 7 marzo 2000 ed approvato, con modificazioni, l'8 marzo 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4149-B): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 marzo 2000 con pareri della la, 5a, 7a. Nuovamente assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 marzo 2000 con pareri della la, 5a, 7a. Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 22, 29 marzo 2000; il 5 aprile 2000. Esaminato ed approvato l'11 maggio 2000. |
|
|
|