Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2000 (vai al sommario)
LEGGE 26 maggio 2000, n. 147
Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Missione di monitoraggio della Comunita' europea ECMM

1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2
Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo e' autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 euro annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 euro annui a favore del fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 2:
- I commi 1 e 2 dell' art. 1 della legge 31 luglio
1997, n. 257, concernente la concessione di un contributo
volontario in favore di organismi delle Nazioni unite
operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o
stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel
settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo
delle Nazioni unite per le vittime della tortura, sono i
seguenti:
"1. E' autorizzata la concessione di un contributo
volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio
1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni unite
operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani
e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel
settore del disarmo.
2. E' autorizzata la concessione di un contributo
volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio
1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni unite per le
vittime della tortura".



 
Art. 3
Delegazione generale palestinese in Italia

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 3:
- La legge 23 ottobre 1996, n. 558, concerne le norme
per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale
palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad
amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione
commerciale e di protezione assicurativa ad operare in
territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art.
1:
"Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri -
Direzione genera1e per la cooperazione allo sviluppo e'
autorizzato, per il triennio 1996-1998 a concedere un
contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla
Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di
funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha
carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500
milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si
provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del
bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998".



 
Art. 4
Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo

1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 4:
- Il decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, nomina i
membri facenti parte della commissione per il contenzioso
della cooperazione allo sviluppo; l'art. 1 della legge
8 aprile 1998, n. 89, concernente la proroga dell'efficacia
di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari
esteri, e' il seguente:
"Art. 1 (Commissione per il contenzioso della
cooperazione allo sviluppo). - 1. La durata in carica della
commissione per il contenzioso, istituita con decreto del
Ministro dagli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n.
543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno
1998".



 
Art. 5
Elevazione del contingente di esperti
presso le Rappresentanze all'estero

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a ottantadue unita', di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, e' elevato a quarantuno unita', comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dai seguenti: "L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 5:
- Il settimo comma dell'art. 168, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
concernente l'ordinamento del Ministero degli affari
esteri, e' il seguente:
"7. Gli esperti che l'amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non
puo' superare complessivamente il numero di ottantadue
unita' di cui quattro da destinare a posti di addetto
agricolo".
- L'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 1994), e' il seguente:
"Art. 58 (Rappresentanze permanenti presso Organismi
internazionali). - 1. Fermo restando il contingente
complessivo fissato dal penultimo comma dell'art. 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dall'art. 71 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad
occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti
presso organismi internazionali e' elevato da venticinque a
ventinove unita'.
2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno
parte quattro funzionari regionali e delle province
autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su
designazione della conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati
in servizio presso la rappresentanza permanente presso
l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente
presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di
cui, all'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in
organico, nel ruolo degli esperti di cui all'art. 168 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un
funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli
di un regione o provincia autonoma, designato dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia'
istituito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge
4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite.
2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle
province autonome, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale
prevista dall'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
indicano al Governo gli argomenti e le questioni di
paricolare interesse per le proprie amministrazioni, che
ritengono debbano essere presi in considerazione nella
formulazione delle direttive che il Ministro degli affari
esteri, impartisce alla rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli
esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere
delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni
territoriali.
3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da
assegnare al personale delle amministrazioni regionali e
delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui
al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette
amministrazioni.
4. Le regioni, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano hanno la facolta' di istituire presso le sedi
delle istituzioni dell'Unione europea uffici di
collegamento propri o comuni con altre regioni o enti
appartenenti all'Unione europea nell'ambito della
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali.
Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti
con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva
competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli
uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle
regioni e delle province autonome".
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 168 (Esperti). - L'amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8
posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in
loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli
affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale metta a disposizione
dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci
funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
presente articolo.
Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
- Si riporta il testo degli articoli 32, 142, 143, 144,
147, 148 e 170 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
"Art. 32 Istituzione, qualificazione e ripartizione di
posti di organico degli uffici all'estero). - I posti di
organico degli uffici all'estero di cui al precedente
articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni
proprie della carriera diplomatica, della carriera
direttiva amministrativa, della carriera del personale di
cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali,
della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono
essere altresi' istituiti posti per il personale di cui
agli articoli 139 e 168.
L'istituzione e la soppressione dei posti di organico
per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun
ufficio consolare di prima categoria sono disposte, in
relazione alle esigenze di servizio, con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro
per il tesoro.
Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna
rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare
in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera
diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui
sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e
della emigrazione, culturale, informazione e stampa,
nonche' funzioni consolari nelle cancellerie consolari
presso missioni diplomatiche.
Il regolamento stabilisce le modalita' per
l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di
specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati
per aree geografiche che vi siano destinati con compiti
inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione
dei posti organici per il personale della carriera di
cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla
specializzazione posseduta".
"Art. 142 (Comportamento del personale). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a
comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.
Inoltre il personale in servizio all'estero deve
ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che
in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di
disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori
doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o
dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e
degli usi locali".
"Art. 143 (Congedi e permessi al personale
all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle
ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata,
per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in
relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e
in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, i
periodi di congedo ordinario annuale odi ferie stabiliti
per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il
disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente,
di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili
e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata
compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del
Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie
comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo
possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro
mesi".
"Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per
le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della
notevole distanza dall'Italia, e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose
condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi
richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di
servizio nelle residenze particolarmente disagiate e'
valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze
particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo
due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per
particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata".
"Art. 147 (Commissione di disciplina e norme
particolari sul procedimento disciplinare). - La
commissione di disciplina per il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri e' nominata per un
biennio con decreto del Ministro ed e' composta di cinque
funzionari dei quali uno di grado non inferiore a Ministro
plenipotenziario di II classe che la presiede e quattro di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata.
L'ispettore generale del Ministero e degli uffici
all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalla
commissione di disciplina a riferire sui casi dei quali
abbia avuto occasione di occuparsi.
Al personale in servizio all'estero che chieda di
prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del
secondo comma dell'art. 111 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e' rimessa copia degli atti stessi.
Al personale in servizio all'estero che intervenga alla
trattazione orale spetta il trattamento previsto per il
personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di
servizio.
I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento
disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio
all'estero".
"Art. 148 (Pubblicazioni e conferenze). - I dipendenti
dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che
svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa
sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni
di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del
Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati,
effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o
diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi,
su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita'
dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con
le relazioni inernazionali".
"Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975,
n. 364".



 
Art. 6
Proroga dei comandi presso la direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 6.
- La legge 3 gennaio 1981, n. 7, concernente l'aiuto ai
Paesi in via di sviluppo, viene finanziata annualmente
nella misura prevista dalla tabella C della legge
finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488).



 
Art. 7
Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente: "4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 22
dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di
cultura e interventi per la promozione della cultura e
della lingua italiana all'estero), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 14 (Direttori degli Istituti e incarichi
speciali). - 1. I direttori degli istituti sono nominati
dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII
appartenente all'area della promozione culturale, sentito
il parere della commissione di cui all'art. 4.
2. La funzione di direttore di istituto puo' essere
conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui
comma 2 dell'art. II.
3. La nomina e la destinazione dei direttori degli
istituti sono disposte con decreto del Ministro, su
proposta del direttore generale per le relazioni culturali,
anche sulla base delle competenze relative all'area
geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse
dall'interessato.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il
direttore dell'istituto designa l'addetto cui affidare la
reggenza. In caso di vacanza del titolare sul
posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza
compete alla direzione generale. Per il trattamento di
reggenza si applicano le disposizioni dell'art. 185 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento
economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
in servizio all'estero.
5. (Sostituito dal comma 4).
6. La funzione di direttore puo' essere altresi'
conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi,
a persone di prestigio culturale ed elevata competenza
anche in relazione alla organizzazione della promozione
culturale, con le procedure di cui all'art. 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, sentito il parere della
commissione di cui all'art. 4 della presente legge. Le
nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata
una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite
massimo di dieci unita' con le modalita' di destinazione e
con il trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, e successive modificazioni.
7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le stesse procedure e con lo
stesso trattamento economico di cui al comma 6 puo'
altresi' essere conferito a persone di elevata competenza e
prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unita',
e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola
volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti
specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti
stessi.
8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 e' aggiuntivo a
quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed
a quello previsto dall'art. 168 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni".
L'art. 185 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dall'art. 15 del
decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante:
disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle
pubbliche ammnistrazioni in servizio all'estero, a norma
dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' il seguente:
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale
che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un
assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di
quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente
misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di
rappresentanza spettante al titolare, quando questi
continui a godere dell'intera indennita' personale, ed a
partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di
rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi
in parte dal godimento dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal
godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di
posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri
di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto
per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di
cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla
propria indennita' di servizio, i tre quinti
dell'indennita' di servizio spettante al titolare
dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio
all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti
dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza,
oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le
disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita'
di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di' servizio all'estero
del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita'
di servizio all'estero prevista per il posto assunto in
reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli
eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli
sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda
di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento
di reggenza corrispondente ai quattro quinti
dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di
rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza,
oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia".



 
Art. 8
Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale
degli Istituti italiani di cultura all'estero

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi ne' autorizzativi.
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.



Nota all'art. 8:
- L'art. 7 della citata legge n. 401 del 1990, e' il
seguente:
"Art. 7 (Istituti). - 1. Gli Istituti attendono a
compiti di promozione e diffusione della cultura e della
lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede.
2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della
funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e
finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta,
sulla base dei bilanci annuali, il controllo consuntivo
della Corte dei conti.
3. I criteri generali dell'organizzazione e del
funzionamento degli istituti sono stabiliti in un
regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le
modalita' della gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale degli istituti, fermo restando
l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere
annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro,
tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione
sull'attivita' svolta.
4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione
finanziaria a ciascun istituto, a tal fine ripartendo
l'apposito stanziamento di bilancio.
5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle
principali citta' degli Stati con i quali l'Italia
intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o
soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle
risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di
bilancio del Ministero.
6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di
ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale,
ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana,
gli istituti possono creare, previa autorizzazione del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
1'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie
sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui
personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi
delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti
tra gli addetti, gli istituti stessi, di cui alla tabella A
allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e
patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti
fondatori.
7. Presso ogni Istituto e' istituito un fondo scorta
per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al
funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare
iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli
istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi
presentati negli anni precedenti. A carico delle
disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di
previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 -
disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo
anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il
predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo
a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed
all'attivita' degli istituti di cultura". Le modalita' di
gestione dei fondi scorta del loro adeguamento mediante
utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno
disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente
articolo.
Il regolamento di cui al presente comma e' stato
adottato con decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392".



 
Art. 9
Personale da destinare alle istituzioni
scolastiche e universitarie all'estero

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria e' aggiornata ogni tre anni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalita' relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.
3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non puo' prestare servizio all'estero per piu' di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale e' necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.
4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, puo', a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potra' concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia gia' prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.
5. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che e' aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole e' stabilita in nove anni non prorogabili e non e' consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.
6. Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneita' del personale interessato.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.



Note all'art. 9:
- L'art. 639 del testo unico delle disposizioni
legislative riguardanti la scuola, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente:
"Art. 639 (Contingenti del personale da destinare
all'estero). - 1. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i
Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle
categorie di personale da destinare all'estero, sono
~stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640,
comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato
da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche
italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole
europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie
estere, tenendo conto delle indicazioni fornite alle
autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali
istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto
disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto e' fissato
altresi' il limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a
revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al
presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri
a carico dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di
1.400 unita', prevede che, con piano triennale, ma ogni
anno venga stabilito d'intesa con i Ministeri interessati
il contingente del personale dalla scuola destinato alle
scuole e ad altre iniziative all'estero".
- L'art. 17 della legge 23 agosto l988, n. 400, recante
la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autotizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
- Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione e
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
per il reclutamento del personale, come sostituito
dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
e' il seguente:
"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzalita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali, prevede siano adottati i seguenti principi:
adeguata pubblicita' della selezione, modalita' di
svolgimento che garantisca l'imparzialita' e assicuri
economicita' e celerita' all'espletamento, ricorrendo anche
a forme di sistemi automatizzati o realizzare forme di
preselezione;
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
rispetto delle pari opportunita' tra lavoratori;
decentramento delle procedure di reclutamento;
composizioni delle commissioni con esperti di
comprovata esperienza scelti tra funzionari o docenti
esterni che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
pubbliche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni sindacali".



 
Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5422):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
19 novembre 1998.
Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede
referente, il 3 dicembre 1998 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VII, XI, XIII.
Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il
19 e 26 gennaio l999; il 4, 24 febbraio 1999; 9, 11 marzo
1999.
Esaminato in aula il 2 luglio 1999 e approvato l'8
luglio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4149):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 7a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il
5 ottobre 1999.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione (Affari
esteri), in sede referente, in data 5 ottobre 1999 con
pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 7a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 5
e 25 novembre 1999.
Esaminato ed approvato, con modificazioni, il 15
dicembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5422-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in
referente, il 21 dicembre 1999 con pareri delle commissioni
I, V, VII, XI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
1o e 9 febbraio 2000.
Esaminato in aula il 21 febbraio 2000; il 7 marzo 2000
ed approvato, con modificazioni, l'8 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4149-B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 15 marzo 2000 con pareri della la, 5a, 7a.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione (Affari
esteri), in sede referente, il 21 marzo 2000 con pareri
della la, 5a, 7a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il
22, 29 marzo 2000; il 5 aprile 2000.
Esaminato ed approvato l'11 maggio 2000.
 
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