Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 maggio 2000
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella".

IL DIRIGENTE
Capo della sezione amministrativa del comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
e responsabile del procedimento.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella";
Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. "Valpolicella e Recioto della Valpolicella" intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6, comma 2 del disciplinare di produzione ed in particolare la sostituzione, del termine "amabile" con il termine "dolce" laddove viene riportatata, la caratteristica: "sapore" del vino Recioto della Valpolicella;
Visto, il regolamento CEE n. 2392/89 che stabilisce norme generali per la designazione la presentazione dei vini e dei mosti di uve ed in particolare l'art. 26 lettera k;
Visto il regolamento CE n. 3201/90 recante modalita' di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ed in particolare l'art. 14, lettera D;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della riunione tenutasi in data 18-19 marzo 2000;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere, ai sensi di quanto disposto dai sopra citati regolamenti, alla modifica del disciplinare di produzione del vino di che trattasi;
Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Valpolicella riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 - Serie Generale n. 111 del 14 maggio 1991 - e' sostituito con il testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2000
Il dirigente: Anastasia

Annesso
Art. 6
Comma secondo
Il vino Recioto della Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato piuttosto carico;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 14% vol. di cui almeno 12% vol. svolti;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
 
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