Gazzetta n. 135 del 2000-06-12 |
UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
DECRETO RETTORALE 9 maggio 2000 |
Modificazioni allo statuto dell'Universita'. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e modificato con decreto rettorale n. 2568 del 29 ottobre 1998; Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata dell'8 febbraio 2000 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 marzo 2000, ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari; Vista la nota rettorale n. 2283 del 23 marzo 2000 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo: Vista la nota ministeriale n. 668 del 18 aprile 2000, con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, comunica che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
Decreta: Articolo unico Gli articoli 12, 66, 70 e 82 dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato: "Art. 12. Rettore Vecchio testo: 4. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato. Nuovo testo: 4. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Art. 66. Designazioni elettive Vecchio testo: 3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte piu' della meta' degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento generale di Ateneo. 4. In caso di non validita' delle votazioni per l'elezione di rappresentanti nei diversi organi le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono complessivamente meno di un terzo dei componenti dell'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Nuovo testo: 3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte piu' di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche. In caso di non validita' delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute entro sessanta giorni. La seconda votazione e' valida indipendentemente dal numero degli aventi diritto che hanno esercitato il diritto di voto. Art. 70. Durata in carica dei rappresentanti negli organi collegiali Vecchio testo: 1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, eletti come membri degli organi centrali e periferici durano in carica tre anni accademici. 2. I rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali e periferici durano in carica due anni, a decorrere dall'entrata in carica. Nuovo testo: 1. I rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti, eletti come membri degli organi centrali e periferici, durano in carica tre anni accademici. 2. Cassato. Art. 82. Scadenze temporali delle cariche elettive Vecchio testo: 1. Per consentire una successione ordinata delle varie fasi di attuazione del presente statuto valgono le norme di seguito specificate. 2. In deroga al comma 2/b dell'art. 60 (Regolamento generale di Ateneo) il rettore, sentito il senato accademico stabilisce, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, le modalita' per l'elezione delle rappresentanze nel senato accademico, ivi compresi i rappresentanti di cui all'art. 13, comma 5, e nel consiglio di amministrazione. Nei successivi trenta giorni il rettore indice le relative elezioni che dovranno tenersi entro i successivi trenta giorni. 3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, eletti in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, rimangono in carica fino al 31 ottobre del 1998. Per la rappresentanza degli studenti valgono le norme dell'art. 70, comma 2. 4. L'incarico di direttore amministrativo gia' attribuito al momento dell'entrata in vigore del presente statuto ha termine nella stessa data indicata al precedente comma 3 e puo' essere rinnovato. 5. Il rettore, i presidi di facolta' e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in carica all'entrata in vigore del presente statuto terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo statuto. 6. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il rettore emana con proprio decreto, a seguito di delibera del senato accademico, un regolamento per lo svolgimento delle prime elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facolta' e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, secondo quanto previsto nel presente statuto. 7. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, non sono computati ai fini della rieleggibilita'. Nuovo testo: 1. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto (8 gennaio 1996) e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, non sono computati ai fini della rieleggibilita'. 2. La scadenza del mandato dei rappresentanti degli studenti in carica nei vari organi collegiali al momento dell'entrata in vigore della presente norma e' prorogata di un anno". Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 9 maggio 2000 Il rettore: Mistretta |
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