Gazzetta n. 135 del 2000-06-12
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 22 maggio 2000
Modalita' di versamento del contributo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici e dalle farmacie ai sensi dell'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto in particolare l'art. 36, comma 16, il quale dispone che, qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica, erogata con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico, ecceda, al netto dell'IVA, i limiti previsti dal comma 15 dello stesso articolo, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenuti a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza, ripartito sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali;
Visto il comma 4 dell'art. 68 della successiva legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha introdotto il comma 16-bis dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si e' disposto che il pagamento del suddetto contributo deve avvenire entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che ha differito al 30 giugno 2000 il termine di versamento a favore del Servizio sanitario nazionale, di un acconto del contributo dovuto rispettivamente dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici, e dalle farmacie, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, demandando ad un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la fissazione del termine di versamento del saldo del contributo dovuto per i richiamati anni 1998 e 1999;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il versamento del contributo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici, e dalle farmacie, ai sensi del comma 16 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' eseguito entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del prospetto di riparto previsto dal comma 16-bis della predetta legge.
2. Per gli anni 1998 e 1999 l'acconto del contributo di cui al comma 1, come determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 448 del 1999, e' versato in un'unica soluzione dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio e dalle farmacie nel termine previsto dal predetto comma 1; le imprese distributrici versano l'acconto in rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine di cui al citato comma 1, e le altre alle corrispondenti scadenze annuali. Con successivo decreto verra' fissato il termine per il versamento a saldo del contributo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, dalle imprese distributrici e dalle farmacie.
3. Le somme dovute sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione della distinta di versamento mod. 124T, ovvero mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con imputazione al capitolo 3623 dell'entrata del bilancio dello Stato. Sul modello deve essere riportato il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si effettua il versamento.
Art. 2.
1. Il mancato versamento comporta la riscossione coattiva delle somme omesse mediante iscrizione a ruolo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Roma, 22 maggio 2000
Il Ministro: Visco