Gazzetta n. 135 del 2000-06-12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 giugno 2000
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (Ordinanza n. 3060).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;
Viste le ordinanze n. 2560 del 2 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 in data 8 maggio 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 in data 7 aprile 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 in data 2 marzo 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 in data 29 ottobre 1999 e n. 3032 del 21 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 in data 3 gennaio 2000;
Considerato che con l'art. 3 della citata ordinanza n. 3032 del 1999, il prefetto di Napoli - commissario delegato, e' stato incaricato di assicurare lo smaltimento dei rifiuti fino all'entrata in esercizio degli impianti di produzione di CDR, mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio, anche oltre i limiti quantitativi gia' assentiti;
Vista la nota n. P/43723/Dis dell'8 maggio 2000, con la quale il commissario delegato, prefetto di Napoli, ha rappresentato la estrema gravita' della situazione venutasi a determinare in conseguenza del prossimo definitivo esaurimento della residua capacita' di utilizzazione delle discariche esistenti, e dei ritardi accumulati per la realizzazione ed avvio dell'esercizio degli impianti di produzione di CDR e di termovalorizzazione;
Vista la nota n. 3933/CD del 9 maggio 2000, con la quale il commissario delegato - pPresidente della regione Campania, ha richiesto l'adozione di provvedimenti immediati, in mancanza dei quali la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania diventera' irreversibile, difficilmente gestibile e non potra' non essere ragione di grave turbativa dell'igiene, della sanita' pubblica e delle stesse condizioni di un ordinato e pacifico vivere civile.
Considerato che occorre procedere con immediatezza all'attivazione degli impianti di produzione del CDR attraverso la stipula dei contratti fra il presidente della regione Campania - commissario delegato, e gli operatori industriali e che ogni ulteriore ritardo nell'attuazione degli interventi, stante la conclamata drammaticita' della situazione dello smaltimento dei rifiuti in discarica nel territorio campano (che nelle prossime settimane registrera' addirittura la saturazione del livello di sopraelevazione delle discariche gestite dal prefetto di Napoli determinerebbe gravissimi pregiudizi ambientali e finanche di ordine pubblico.
Considerato che nel corso della riunione convocata con la nota del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 948/10/05/1 del 20 maggio 2000, tenutasi il giorno 23 maggio 2000, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le problematiche relative alla gestione dei rifiuti, e' emersa la necessita' di dare un rapido impulso alle attivita' di realizzazione degli impianti di produzione ed utilizzo del CDR nella regione Campania per i quali e' gia' stato acquisito il parere di compatibilita' ambientale, ritenendo superabile la fase di stipula dell'accordo di programma definito ai sensi dell'art. 1 - comma 5 e 6 - dell'ordinanza ministeriale n. 2774 del 1998, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 3 dell'ordinanza 2948 del 1999, dall'art. 1 dell'ordinanza 3011 del 1999, e dall'art. 2 dell'ordinanza 3032 del 1999, sopracitate;
Ritenuto di dover emanare, per quanto innanzi, specifiche disposizioni per la celere realizzazione degli impianti di produzione CDR attraverso la immediata stipula dei contratti fra il presidente della regione Campania commissario delegato e gli operatori di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata ordinanza ministeriale n. 2948 del 1999;
Ritenuto, pertanto, necessario indispensabile inevitabile avviare con urgenza tutti gli interventi idonei a ridurre e scongiurare la comprovata grave situazione di rischio ambientale in atto nel territorio della regione Campania la cui specificita' rispetto ad altre zone del territorio non e' tale da ritenere ipotizzabile una paralisi del sistema nel suo complesso dai danni irreversibili per l'ambiente e per l'economia;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 44442/Gab del 29 maggio 2000;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 1 comma 5, dell'ordinanza n. 2560, come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774, il secondo periodo, compreso tra le parole "La stipula dei contratti..." e le parole "... il Ministro dell'industria commercio e artigianato.", e' soppresso.
Art. 2.
1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 e come integrato dall'art. 2, comma 1 (indicato, per mero errore materiale, come comma 1.1), dell'ordinanza n. 3032, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La S.p.a. ENEL e' tenuta a stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma 5, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al predetto comma 5, con operatori industriali che stipulino con il commissario delegato-presidente della regione Campania i contratti sopra citati".
2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 e come integrato dall'art. 2, comma 1 (indicato, per mero errore materiale, come comma 1.1), dell'ordinanza n. 3032, dopo il terzo periodo, compreso tra le parole "Tali incentivi..." e le parole "...altri rifiuti assimilati", e' aggiunto il seguente periodo: "La S.p.a. ENEL e' altresi' tenuta a progettare ed eseguire, con onere a carico dei predetti operetori, la linea di allacciamento tra l'impianto dedicato per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla concessione di tutte le autorizzazioni necessarie".
Art. 3.
1. Il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2948, e' soppresso.
Art. 4.
1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 e come integrato dall'art. 2, comma 1 (indicato, per mero errore materiale, come comma 1.1), dell'ordinanza n. 3032, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il commissario delegato - presidente della regione Campania dispone l'obbligo, a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nei contratti di cui al precedente comma 5, e del trasporto a carico dei comuni stessi".
Art. 5.
1. Al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, le parole "per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al comma 5 dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997......." sono soppresse.
2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 3011 del 21 ottobre 1999, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 303 del 21 dicembre 1999, nei primi due periodi e' soppressa la parte da "le parole" a "conseguentemente".
Art. 6.
1. E', altresi', autorizzata per l'esecuzione degli interventi la deroga alle seguenti norme:
legge 14 novembre 1995, n. 481, articolo 2, comma 12 e art. 3, commi 1 e 7;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 giugno 2000
Il Ministro: Bianco