Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2000
Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b), della richiamata legge n. 59 del 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 98 e 99 del cennato decreto legislativo n. 112 del 1998 che individuano, rispettivamente, le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;
Visto, inoltre, l'art. 101, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1998 che dispone che le strade e le autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale siano trasferite, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni nonche' il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, recante "intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concernente il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 6, comma 4, detta disposizioni in ordine al riordino dell'ente nazionale per le strade (ANAS);
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e' stata individuata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), della richiamata legge n. 59 del 1997, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale;
Visto il documento della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, allegato all'intesa sancita in conferenza Stato-regioni il 14 luglio 1999;
Ritenuto necessario provvedere alla puntuale individuazione delle strade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile, che, non essendo ricomprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo soprarichiamato n. 461 del 1999, sono da trasferire al demanio delle regioni a statuto ordinario o al demanio degli enti locali, secondo quanto disposto dalle leggi regionali emanate in attuazione della legge n. 59 del 1997, mentre, relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, si provvedera' in conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 461 del 1999;
Visto lo schema di decreto relativo al trasferimento della rete stradale di interesse regionale predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, con la conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
Decreta:
Art. 1. Trasferimento al demanio delle regioni a statuto ordinario o al
demanio degli enti locali
1. Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti al demanio delle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", ovvero al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazione delle leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, le strade o i tronchi di strade, gia' appartenenti al demanio statale a norma dell'art. 822 del codice civile, non compresi nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999, indicati negli elenchi allegati al presente decreto costituenti parte integrante dello stesso.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di esercizio delle funzioni in materia di viabilita' conferite a norma dell'art. 99 del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. Fino alla predetta scadenza, restano affidati all'ente nazionale per le strade i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale gia' di competenza dello stesso ente.
3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in materia di classificazione amministrativa delle singole strade, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Restano di proprieta' dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2, comma 2, lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
 
Art. 2.
Operazioni di consegna
1. La consegna dei beni e' effettuata a cura dei competenti uffici del territorio del Ministero delle finanze, che provvedono alla redazione dei relativi verbali con l'intervento dei rappresentanti dell'ente nazionale per le strade e delle amministrazioni regionali o locali cui gli stessi vengono trasferiti. Le operazioni di consegna, alle quali si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 7, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato n. 495 del 1992, sono ultimate entro la data indicata all'art. 1, comma 2. Ai fini delle trascrizioni dei beni previsti dal presente decreto si applica il disposto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 112/1998.
2. Le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto, sono trasferiti con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 dicembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna.
3. Tutti gli adempimenti e gli atti necessari all'attuazione del presente decreto sono esentati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.
 
Art. 3.
Successione nei rapporti giuridici
1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3.
2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, spettano alle amministrazioni titolari, a decorrere dalla data determinata ai sensi dell'art. 1, comma 2.
3. Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa. Resta altresi' di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.
Roma, 21 febbraio 2000

p. Il Presidente
Il Ministro per la funzione pubblica:
Bassanini
 
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 28 della G.U. <----
 
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