Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 8 giugno 2000
Indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo II sulle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale e' istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica;
Vista la circolare 9 febbraio 2000 n. 3/2000 del Ministro per la funzione pubblica, con la quale sono state dettate istruzioni operative in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto 5 aprile 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, con il quale sono state indette le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto 6 aprile 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, con il quale e' stata istituita la commissione elettorale centrale;
Visto il provvedimento della commissione elettorale centrale 4 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2000, n. 103, con il quale sono state individuate le candidature ammissibili per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato dei garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto 11 maggio 2000 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2000, n. 110, con il quale e' stata revocata l'indizione delle elezioni del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, indette con il citato decreto ministeriale del 5 aprile 2000, ed annunciata la emanazione di un nuovo decreto di indizione delle elezioni, da pubblicare entro la data del 15 giugno 2000, al fine di dare corso ad un nuovo procedimento elettorale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione delle elezioni
1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si terranno nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2000, dalle ore 8 alle ore 18, secondo le modalita' individuate nel capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e nella circolare del Ministro della funzione pubblica citata nelle premesse.
2. L'ufficio incaricato del servizio elettorale e' l'ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento per la funzione pubblica.
 
Art. 2.
Presentazione ed ammissione delle candidature
1. Entro le ore 14 del 28 giugno 2000 i dirigenti della prima fascia del ruolo unico che intendono presentare la propria candidatura trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, anche via telefax, ai seguenti numeri 0668997391 e 0668997059, dichiarazione autografa corredata da non meno di dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticita'.
2. La commissione elettorale centrale, entro il 30 giugno 2000, provvede a predisporre, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature ammesse.
3. La commissione elettorale centrale invia entro l'8 luglio 2000 ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali nonche', ai fini della immediata distribuzione agli uffici statali periferici, a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, una busta per la restituzione della scheda compilata, l'elenco dei dirigenti iscritti nel ruolo unico e il modulo predisposto per la redazione del verbale di scrutinio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 8 giugno 2000
Il Ministro: Bassanini
 
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