IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 257/1991; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni; Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica; Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale e' stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; Vista la nota in data 17 gennaio 2000 con la quale il Ministro della sanita' ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Visto il decreto ministeriale 1o febbraio 2000 con il quale questo Ministero ha assegnato n. 5.578 borse delle borse di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1999/2000; Vista la nota 1o febbraio 2000, prot. 294/22-SP, con la quale questo Ministero nell'assegnare le borse di studio alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ha comunicato, tra l'altro, che le borse non assegnate dagli Atenei, per mancanza di idonei, sarebbero state riassegnate ad altre universita', con apposito provvedimento, soltanto per la medesima tipologia; Preso atto delle richieste di talune universita' per la modifica e per la integrazione delle assegnazioni previste nel predetto decreto ministeriale 1o febbraio 2000; Ritenuto, per le motivazioni suesposte, opportuno integrare e rettificare l'assegnazione alle scuole di specializzazione in questione delle borse di studio di cui al precitato decreto ministeriale 1o febbraio 2000; Sentito il Ministero della sanita'; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1999/2000 il numero dei medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1o febbraio 2000 citato nelle premesse, e' integrato e rideterminato come risulta nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le assegnazioni delle borse di studio alle scuole di specializzazione indicate nella predetta tabella sostituiscono quelle gia' predisposte con il decreto ministeriale 2 gennaio 2000. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 2000 Il Ministro: Zecchino |