Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 151
Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/56/CE, del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 17 recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/56/CE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione 93/49/CEE del 29 giugno 1993, 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato 1, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purche' identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla
moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia,
in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica
al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale
risultante e' destinata ad un'ulteriore commercializzazione; b) "moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi; c) "fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata
professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella
commercializzazione o nell'importazione di materiali di
moltiplicazione; d) "commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre
forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito,
nonche' la vendita e ogni altra forma di trasferimento; e) "organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari
regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; f) "lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che
puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua
composizione e della sua origine.



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
vedi note alle premesse.



 
Art. 3
Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE.



Note all'art. 3:
- Per la direttiva 98/56/CE vedi note alle premesse.
- Gli articoli 17 e 18 della citata direttiva cosi'
recitano:
"Art. 17. - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla
procedura di cui al presente articolo, la Commissione e'
assistita da un comitato denominato "comitato permanente
per i materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali", presieduto da un rappresentante della
Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato permanente un progetto delle misure da adottare.
Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente puo' fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame. Il parere e'
formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrofo
2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su prosta della Commissione. Nelle
votazioni in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata
nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al
voto.
3. a) la Commissione adotta misure che sono
immediatamente applicabili;
b) tuttavia, se tali misure non sono conformi al
parere formulato dal comitato, la Commissione le comunica
immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- la Commissione puo' differire di un mese al massimo,
a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle
misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
puo' prendere una decisione diversa entro il termine di cui
al primo trattino.
4. Su richiesta del presidente o di uno Stato membro,
il comitato puo' esaminare qualsiasi questione inerente al
settore disciplinato dalla presente direttiva".
"Art. 18. - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla
procedura di cui al presente articolo la Commissione e'
assistita dal comitato permanente per i materiali di
moltiplicazione e le piante ornamentali, presieduto dal
rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il prarere e' formulato alla
maggioranza prevista all'art. 148, paragrafo 2, del
trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio
deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei
rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita
all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al
voto.
3. a) la Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato.
b) se le misure previste non sono conformi al parere
del comitato o in mancanza di parere la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito
alle misure da prendere. Il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di
tre mesi dalla data in cui e' stato adito, la Commissione
adotta le misure proposte.



 
Art. 4
Requisiti dei materiali di moltiplicazione

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversita' genetica.
3. I materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione devono: a) essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da
organismi nocivi tali da comprometterne la qualita', come pure da
relativi indizi e sintomi tali da ridurne la possibilita' di
utilizzazione; b) essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la
qualita' come materiali di moltiplicazione; c) avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro
uso quali materiali di moltiplicazione; d) nel caso delle sementi, avere una capacita' germinativa
soddisfacente; e) se commercializzati con un riferimento alla varieta' di cui
all'articolo 8, avere un'identita' e una purezza varietale
soddisfacenti.
4. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato.
5. I materiali di moltiplicazione degli agrumi devono inoltre: a) derivare da materiali iniziali che, al controllo, non presentavano
alcun sintomo di virus, organismi simili ai virus o malattie; b) essere stati controllati risultando sostanzialmente esenti dai
sintomi di detti virus, organismi simili ai virus o malattie sin
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo; c) in caso di innesto, essere stati innestati su portinnesti non
sensibili ai viroidi.
6. I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresi', derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonche' dai relativi indizi e sintomi.
 
Art. 5
Fornitori

1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i fornitori devono essere iscritti nei registri dei produttori di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del decreto 31 gennaio 1996.
2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, l'organismo ufficiale responsabile e' tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1.
3. Il comma 1 non si applica ai fornitori la cui attivita' di commercializzazione e' rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse. Tali fornitori devono comunque osservare le altre disposizioni del presente decreto.



Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
vedi note alle premesse.
- L'art. 6, comma 1, del citato decreto cosi' recita:
"1. Sono istituiti i registri nazionali e regionali per
la iscrizione dei soggetti che producono o commercializzano
i vegetali e i prodtti vegetali di cui all'allegato V della
direttiva 77/93/CEE".
- Per il decreto 31 gennaio 1996, vedi note alle
premesse.
- L'art. 20 del citato decreto cosi' recita:
"Art. 20. Le ditte devono presentare le richieste di
iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente
per territorio ove hanno sede legale, utilizzando i modelli
conformi all'allento IX del presente decreto.
Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni
diverse da quella in cui hanno la sede legale, devonono
presentare richiesta di iscrizione presso ciascun servizio
fitosanitario regionale competente.
Il servizio fitosanitario regionale, esaminata la
richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei
requisiti nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di
cui all'art. 21 del presente decreto, provvede
all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori,
dandone comunicazione agli interessati utilizzando il
modello conforme all'allegato X, nel quale si riporta il
codice di registrazione del produttore, costituito dalla
partita IVA oppure dal codice fiscale nei casi previsti
dalla legge.
Il servizio fitosanitario regionale non procedera'
all'iscrizione o la sospendera' nei casi in cui non si
siano verificate le condizioni di cui all'art. 21.
Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al
servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni
avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il
modello conforme all'allegato IX.
I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare
i dati relativi al registro regionale dei produttori al
servizio fitosanitario centrale per la tutela del registro
nazionale dei produttori, secondo le modalita' che verranno
stabilte.



 
Art. 6
Obblighi dei fornitori

1. I fornitori che esercitano attivita' di produzione dei materiali di moltiplicazione devono: a) identificare e controllare i punti critici del processo di
produzione che influenzano la qualita' dei materiali; b) conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale
responsabile, le informazioni sui controlli di cui alla lettera
a); c) prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio
con impianti e conoscenze specialistiche adeguati, riconosciuti
idonei ai sensi dell'articolo 10, comma 5; d) assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano
identificabili e tenuti separati durante la produzione.
2. Qualora nell'azienda di un fornitore di materiali di moltiplicazione si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nel decreto 31 gennaio 1996 o in altra disposizione adottata a norma dell'articolo 3, comma 2, il fornitore medesimo informa l'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure da questo stabilite.
3. I fornitori registrati devono conservare per almeno dodici mesi un registro delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati.
4. I fornitori devono consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonche' per il controllo dei registri di cui al comma 3 e dei relativi documenti.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto 31 gennaio 1996 il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali vedi note all'art.
1.



 
Art. 7 Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione

1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti. Materiali di moltiplicazione di diversi lotti possono essere commercializzati in un'unica consegna, purche' il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine dei singoli lotti.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, i materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore rispondente alle modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.
 
Art. 8
Identificazione varietale

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varieta' solamente nel caso in cui la varieta' stessa abbia almeno uno dei seguenti requisiti: a) sia ufficialmente protetta da una privativa per i ritrovati
vegetali ai sensi delle disposizioni relative alla protezione di
nuove varieta' di cui al regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio,
del 27 luglio 1994, e al decreto legislativo 3 novembre 1998, n.
455; b) sia registrata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 535; c) sia comunemente nota; d) sia iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa
descrizione dettagliata e la denominazione. Tale elenco e'
elaborato conformemente alle linee direttrici internazionali
adottate, laddove applicabili. L'elenco e' reso accessibile, su
richiesta, all'organismo ufficiale responsabile.
2. Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varieta', il fornitore evita qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.



Note all'art. 8:
- Il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio del
27 luglio 1994, concerne la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali, pubblicato in G.U.C.E. n. L 227 del
1o settembre 1994.
- Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, reca:
"Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di
revisione del 1991 della convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali".
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535,
vedi note alle premesse. L'art. 10 del citato decreto cosi'
recita:
"Art. 10 (Registro nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della direzione generale della produzione
agricola, il Registro nazionale delle varieta' di piante
ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al
presente decreto.
2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di
una varieta' al citato registro presentano domanda
corredata dei seguenti allegati:
in caso di varieta' brevettata, o in corso di
brevettazione, copia della documentazione relativa alla
descrizione delle varieta', presentata per il brevetto;
in caso di varieta' non tutelata da brevetto, la
descrizione della varieta' secondo le normative dell'Unione
internazionale per la protezione delle varieta' vegetali
(U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varieta'
sicuramente identificabile;
una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui
viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e
sottoscritta anche dal responsabile della conservazione,
nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.
3. Il Ministero puo' delegare, con apposite
convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la
tenuta di detto registro a persone giuridiche, di diritto
pubblico o di diritto privato che in base al proprio
statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico
interesse, purche' la persona giuridica e i suoi membri non
abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali
sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle
persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso
delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre
a carico dei richiedenti l'iscrizone al registro e le
relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti
dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'iscrizione e
alla tenuta del registro.



 
Art. 9
Importazione da Paesi terzi

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adotta le misure per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al riconoscimento delle condizioni di equivalenza per i materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i fornitori possono importare materiali di moltiplicazione da Paesi terzi purche' assicurino, prima dell'importazione stessa, che tali materiali presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda la qualita', l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.
3. L'importatore ha l'obbligo di notificare all'organismo ufficiale responsabile l'elenco dei materiali importati a norma del comma 2 e di conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto con il fornitore del Paese terzo.
 
Art. 10
Misure di controllo

1. L'organismo ufficiale responsabile garantisce l'osservanza delle disposizioni del presente decreto mediante controlli sui fornitori e sulle loro aziende da effettuare: a) periodicamente per i fornitori registrati; b) a campione per i fornitori la cui attivita' di commercializzazione
e' rivolta a persone non impegnate professionalmente nella
produzione o nella vendita dei materiali di moltiplicazione.
2. L'organismo ufficiale responsabile, nel corso degli accertamenti di cui al comma 1, puo' prelevare campioni per verificare se il processo produttivo e i materiali di moltiplicazione ottenuti sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
3. Qualora l'organismo ufficiale responsabile, all'esito del controllo di cui al comma 1 o all'esito delle prove di cui all'articolo 11, constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi requisiti previsti dal presente decreto prescrive al fornitore misure correttive appropriate o, qualora cio' non sia possibile, ne vieta la commercializzazione nel territorio comunitario.
4. L'organismo ufficiale responsabile revoca le misure adottate a norma del comma 3 quando accerta che i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.
5. L'organismo ufficiale responsabile provvede al riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori cui possono rivolgersi i fornitori per l'analisi dei campioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
 
Art. 11
Armonizzazione dei metodi di controllo

1. Ai fini dell'adozione in sede comunitaria di decisioni in ordine all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea i risultati delle prove o delle analisi su campione effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per verificare la conformita' dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni comunitarie. Le prove possono riguardare anche materiali importati da Paesi terzi.
2. Le prove e le analisi effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per la verifica della conformita' di cui al comma 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 12
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, commi 2 e 4, e all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6, all'articolo 6, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
 
Art. 13
Norme transitorie

1. I fornitori ed i laboratori autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, hanno l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.
2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992.



Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535,
vedi note alle premesse.
- Gli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1,
del citato decreto cosi' recitano:
"Art. 5. - 1. I fornitori sono tenuti a:
a) - e) (Omissis);
f) accompagnare il prodotto commercializzato con un
documento di commercializzazione".
"Art. 14. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chi viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2,
all'art. 5, comma 1, lettere d), e) ed f), e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni".



 
Art. 14
Disposizioni finanziarie

1. Le spese per le attivita' degli organismi ufficiali responsabili finalizzate all'iscrizione dei fornitori nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 5 e quelle per le attivita' dirette al riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori a norma dell'articolo 10, comma 5, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' stabilite con disposizioni regionali.
2. Le spese per i controlli di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, sono a carico dei fornitori, secondo modalita' stabilite con disposizioni regionali.
 
Art. 15
Abrogazioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro degli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Goveno se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 98/56/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
226 del 13 agosto 1998.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999". L'art. 17 della citata legge, cosi'
recita:
"Art. 17 (Piante ornamentali: criteri di delega). -1.
L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le autorita' responsabili per le
prestazioni concernenti la qualita';
b) individuare organismi abilitati responsabili della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali
tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato
almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano
state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate
dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure
sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali
di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati
a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni
prescritte.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535,
reca: "Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536,
reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca:
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca:
"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449".
- Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, reca:
"Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
- Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, reca:
"Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE
del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n.
93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante
ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie e agli
ibridi elencati nell'allegato I".
- La direttiva 93/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E n. L
250 del 7 ottobre 1993.
- La direttiva 93/63/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
250 del 7 ottobre 1993.
- La direttiva 93/78/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
256 del 14 ottobre 1993.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 98/56/CE vedi note alle premesse.
- Il regolamento (CE) 97/338, del Consiglio del 9
dicembre 1996, reca protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante controllo del loro
commercio, pubblicato in G.U.C.E. n. L 061 del 3 marzo
1997.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
- Per il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 31 gennaio 1996 vedi note alle
premesse.



Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535,
vedi note alle premesse.
- Per l'art. 10 del citato decreto, vedi note all'art.
8.



 
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