Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000
Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, e' composto dal sindaco e da venti membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) e' sciolto.
 
Art. 2.
Il dott. Alfonso Magnatta e' nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 2000
CIAMPI
Bianco, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 maggio 2000, da undici componenti del corpo consiliare.
Le dimissioni contestuali della meta' piu' uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.
Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 154/l3.3/Gab. del 9 maggio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.
Roma, 5 giugno 2000
Il Ministro dell'interno: Bianco
 
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