Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 12 giugno 2000
Nuove misure dei tassi di interesse sui libretti postali.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;
Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487 recante: "Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "trasformazione in societa' per azioni dell'ente Poste Italiane. (Deliberazione n. 244/1997)";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei libretti di risparmio postale sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;
Visto il decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: "Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: "Regolamento per il rilascio da parte dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: "Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico) ";
Visto il decreto 26 febbraio 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: "Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale nominativi al portatore ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999;
Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256;
Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postale provveduto alla modificazione dei tassi di interesse sui libretti di risparmio postale;
Ritenuto di non emettere nuovi libretti di risparmio nominativi ed al portatore vincolati;
Su proposta del Direttore generale della cassa deposito e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari, sul portafoglio elettronico, nonche' sui libretti della serie speciale "italiani all'estero " e' fissato nella misura del 3,00 per cento lordo in ragione d'anno.
 
Art. 2.
Dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno emessi nuovi libretti di risparmio nominativi ed al portatore vincolati previsti dall'art. 1 del decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: "Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981.
 
Art. 3.
Sui libretti vincolati di cui al precedente art. 2 emessi entro la fine del mese di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure gia' in precedenza definite con i rispettivi decreti di emissione.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2000.
Il Ministro: Visco
 
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