Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 19 giugno 2000, n. 163
Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, ad Hebron ed in Kosovo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1
Proroga della partecipazione militare italiana
a missioni internazionali di pace

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e' prorogato fino al 31 dicembre 2000.
2. Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania; b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale
militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori
della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron; c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,
n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, nonche' di realizzazione di interventi infrastrutturali a favore dei contingenti impiegati nell'area balcanica.
 
Art. 2
Forze di completamento

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.
 
Art. 3
Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio

1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.
 
Art. 4
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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