IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, fra l'altro, l'armonizzazione della disciplina delle accise sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 riguardante la vendita dei tabacchi per provviste di bordo; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971 riguardante, l'estensione al piccolo cabotaggio delle concessioni per provviste di bordo; Decreta: L'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1971 e' cosi' sostituito: "La concessione dei tabacchi per provvista di bordo prevista dal decreto ministeriale 10 aprile 1934 e' estesa in via definitiva - per i tabacchi di origine comunitaria - alle navi di stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate che esercitano il piccolo cabotaggio sia in senso tecnico doganale (solo trasporto merci) che a carico misto merci-passeggeri limitatamente, per queste ultime, al consumo dei soli membri dell'equipaggio con esclusione assoluta dei passeggeri, per una durata minima del viaggio non inferiore alle sei ore". Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 31 maggio 2000 Il direttore generale: Cutrupi |