Gazzetta n. 144 del 2000-06-22
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 7 giugno 2000
Modalita' e contenuti della prova di ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 4, comma 2;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 4, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attivita' di orientamento, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 353;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' e i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della suindicata legge n. 264/1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2000/2001, ciascuna universita' emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna universita', integrata da una seconda prova.
La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti, quaranta si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
Per ogni indirizzo il candidato puo' richiedere l'abilitazione per una o piu' classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonche' su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova di cui al comma 2 e' assegnato un tempo di novanta minuti per la soluzione dei predetti quaranta quesiti e un tempo di settantacinque minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:
indirizzo economico giuridico, 18 settembre 2000;
indirizzo arte e disegno, 19 settembre 2000;
indirizzo musica e spettacolo, 20 settembre 2000;
indirizzo scienze motorie, 21 settembre 2000;
indirizzo sanitario e della prevenzione, 22 settembre 2000;
indirizzo lingue straniere, 25 settembre 2000;
indirizzo scienze naturali, 26 settembre 2000;
indirizzo fisico, informatico, matematico, 27 settembre 2000;
indirizzo tecnologico, 28 settembre 2000;
indirizzo scienze umane, 29 settembre 2000;
indirizzo linguistico letterario, 2 ottobre 2000.
6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione cento punti, settanta dei quali riservati alla prova di cui al comma 2 e trenta punti per la valutazione dei titoli;
i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
dottorato di ricerca, tre punti;
seconda laurea, due punti;
diploma di specializzazione, 2 punti;
altri titoli di studi e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post- dottorato, borsa di studio di almeno sei mesi presso enti di ricerca), fino a 3 punti;
b) voto di laurea prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110, zero punti;
voto di laurea da 91 a 100/110, due punti;
voto di laurea da 101 a 105/110, quattro punti;
voto di laurea da 106 a 107/110, cinque punti;
voto di laurea di 108/110, sei punti;
voto di laurea di 109/110, sette punti;
voto di laurea di 110/110, otto punti;
voto di laurea di 110/110 e lode, dieci punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio tra 18 e 21, zero punti;
voto medio tra 21,1 e 24, un punto;
voto medio tra 24,1 e 27, due punti;
voto medio tra 27,1 e 27,5, quattro punti;
voto medio tra 27,6 e 28, sei punti;
voto medio tra 28,1 e 28,5, sette punti;
voto medio tra 28,6 e 29, otto punti;
voto medio tra 29,1 e 29,5, nove punti;
voto medio tra 29,6 e 30, dieci punti.
7. La seconda prova e' determinata dal bando e consiste in un colloquio ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed e' valutata dalla commissione in trentesimi.
Per ogni classe di abilitazione e' ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico.
8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in piu' di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede per ogni indirizzo della Scuola alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria e' formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i gia' ammessi ed e' utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.
Art. 2.
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2000
p. Il Ministro: Guerzoni