Gazzetta n. 145 del 2000-06-23 |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 9 giugno 2000, n. 170 |
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati. |
|
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima; Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria; Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attivita' di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana; Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Visto il proprio decreto 1o giugno 1999, n. 202, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67; Considerato che gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, non sono applicabili dall'Ente tabacchi italiani nella fase transitoria di completamento del riassetto del sistema distributivo le cui misure fondamentali verranno realizzate entro il 30 giugno 2002, e che in tale fase transitoria possono essere sostituiti dall'osservanza delle disposizioni amministrative e contabili gia' vigenti per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale; Considerato che il riassetto del sistema distributivo, secondo le linee guida del piano industriale di ristrutturazione aziendale approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani, comporta, tra l'altro, la modifica dell'attuale sistema incentrato sulla dotazione ai magazzini di vendita con conseguenti riflessi sugli adempimenti amministrativi e contabili rilevanti ai fini fiscali e che, pertanto, tali adempimenti devono essere eseguiti sotto la vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10161/UCL del 7 giugno 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e' sostituito dal seguente: "1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa. 2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente tabacchi italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara' trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 giugno 2002. 3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non e' applicato il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il 30 giugno 2000, e' ammessa fino ad esaurimento delle scorte. 4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. 5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 giugno 2000 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio); "Art. 11. - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali. 2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potra' superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283: "Art. 5 (Disposizioni di attuazione). - 1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze". - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere dotati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67: "Art. 14 (Contrassegni di legittimazione). - 1. La circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei prodotti esenti di cui all'art. 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, o rientranti nei regimi particolari di cui all'art. 16 del citato decreto-legge, e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato. Le caratteristiche dei contrassegni, il prezzo, le modalita' di consegna, rendicontazione e restituzione dei medesimi nonche' della prestazione della garanzia, sono previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1983, n. 224, e successive modificazioni". "Art. 15 (Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali). - 1. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta dei seguenti documenti: a) "documento di accompagnamento accise (mod. DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni; b) carnet Tir o Ata, qualora tale documento venga utilizzato per le spedizioni effettuate da Stati membri verso altri Stati membri o un Paese Efta con attraversamento di Paesi terzi; c) documento amministrativo unico nel caso di spedizioni effettuate fra gli Stati membri con attraversamento di Paesi Efta, ovvero di spedizioni da uno Stato membro verso un Paese Efta, vincolati al regime di transito comunitario interno". "Art. 16 (Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali). - 1. La circolazione interna in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta del documento di accompagnamento tabacchi lavorati che puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni previste per il documento amministrativo. 2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi' destinati: a) l'esemplare n. 1 e' conservato dallo speditore; b) l'esemplare n. 2 scorta la merce ed e' conservato dal destinatario; c) l'esemplare n. 3 scorta la merce fino a destino e viene restituito allo speditore con l'attestazione di ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante per l'appuramento del buon fine della spedizione da parte dello speditore. L'attestazione di ricezione e' soggetta al visto dell'ufficio finanziario o del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Il trasferimento in regime sospensivo di tabacchi lavorati tra depositi fiscali e' preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione della merce, all'Anministrazione autonoma dei monopoli di Stato". "Art. 17 (Circolazione dei prodotti ad accisa assolta). - 1. La circolazione dei tabacchi lavorati immessi in consumo e' accompagnata da una copia della bolletta di vendita di cui all'art. 9, comma 6". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283: "Art. 1 (Istituzione e compiti dell'Ente). - 6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, con deliberazione dello stesso consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o piu' societa' per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle societa' deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074: "Art. 9 (Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita - Verifiche - Ispezioni - Controlli). - Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine, sopralluoghi, ispezioni e verifiche. Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrita' delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo puo' essere, eccezionalmente, dispensato dalla direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della direzione generale o dell'Ispettorato. Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una verifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'Ispettorato a cio' designato dalla direzione generale. Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controllo speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla direzione generale. Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale di concerto con il comando generale del Corpo. - Si riporta parte del testo dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293: "Art. 5 (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - (Omissis) I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. (Omissis)".
|
|
|