Gazzetta n. 146 del 2000-06-24
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 3 marzo 2000
Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di due acceleratori di flusso e opere complementari connesse. Sospensione dei lavori e autorizzazione al pagamento di una parte dell'importo. (Ordinanza n. F/822)

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.98 e successive modifiche e integrazioni)

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonche' ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

VISTA l'ordinanza cammissariale n. F/489 del 18.7.1998 con la quale il sottoscritto e' stato nominato Vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonche' agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui e' stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale e' delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonche' al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

VISTA l'ordinanza commissariale N. F/706 del 02.08.1999 con cui i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n. 2 acceleratori di flusso sono stati affidati alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia;

VISTO che l'importo complessivo dei lavori in oggetto e' di L. 140.664.320 di cui 91.150.000 per lavori a base d'asta;

CONSIDERATO che con la citata ordinanza commissariale e' stata affidata all'ing. Francesco Martino la direzione e la contabilita' dei lavori nonche' la notifica preliminare di cui all'art.1 comma 1 lettera c) del D.lgs. 494/96;

VISTO il verbale redatto dall'Ing. Martino in qualita' di direttore dei lavori in data 03.08.1999, agli atti dell'ufficio, con cui sono stati consegnati i lavori in oggetto e quello successivo del 17.08.1999, agli atti dell'ufficio, con cui per i medesimi e' stata disposta la sospensione in quanto devono essere realizzate opere interessanti la sede stradale di competenza comunale e dell'ANAS e di allacciamento alla rete ENEL;

PRESO ATTO della richiesta presentata dalla S.I.C.I.E.T. S.r.l. il 29.02.2000 agli atti dell'ufficio, avente ad oggetto il pagamento per le spese sostenute fino alla data di sospensione dei lavori;

VISTO che in base al contratto sottoscritto dal Commissario Delegato e dalla predetta societa' i pagamenti dovrebbero essere effettuati dal Commissario delegato in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che in base alla fattura presentata dalla societa' in data 22.11.1999 relativa alla fornitura e posa in opera di n. 2 acceleratori di flusso e opere complementari connesse-1a rata, per L. 58.017.600 compresa Iva al 20%; l'Ing. Martino ha proposto per effetto della prolungata sospensione dei lavori, con nota del 24.02.2000 agli atti dell'ufficio, la liquidazione di tale fattura ed ha all'uopo predisposto il certificato di pagamento in data 28.10.1999, agli atti dell'ufficio, per un importo complessivo di L. 48.348.200 (quarantottomilionitrecentoquarantottomiladuecento) (Euro 24.969,76) oltre IVA al 20%;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area di Progetto Ing. Giovannini agli atti dell'ufficio, in cui si ritiene opportuno procedere alla liquidazione dell'importo predetto a l'avere della S.I.C.I.E.T. per le spese sostenute fino alla data della sospensione dei lavori;

RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e DPC n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

ORDINA

1. di prendere atto che i lavori relativi alla fornitura e posa in opera di n. 2 acceleratori di flusso e opere complementari connesse, di cui alla ordinanza n. F/706/1999, sono stati sospesi in data 17.08.1999 come risulta da apposito verbale redatto dall'Ing. Martino in qualita' di direttore dei lavori e agii atti dell'ufficio;

2. di autorizzare per i motivi espressi in narrativa la liquidazione delle spese sostenute dalla societa' fino alla data di sospensione dei lavori e risultanti dalla fattura presentata dalla societa' medesima per L. 58.017.600 (cinquantottomilionidiciassettemilaseicento) (Euro 29.963,59) compresa IVA al 20%;

3. di imputare tali oneri ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/99;

4. di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia, all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nanche' di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2000
Il Vice Commissario
Mauro Ginanneschi