Gazzetta n. 146 del 2000-06-24 |
REGIONE LOMBARDIA |
DELIBERAZIONE 18 aprile 2000 |
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova seggiovia qudriposto ad ammorsamento automatico denominata "Teola-Pianoni Bassi" da parte della societa' Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. VI/49609). |
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;
VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";
CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita' dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;
RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita' di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immmodificabilita', puo' predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme al piano territoriale paesistico;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale di Livigno n. 68 del 16.3.2000 con la quale viene dichiarata la rilevanza pubblica dell'intervento richiamato in oggetto;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Trasporti e Mobilita' n. 487/53 del 13.1.2000 relativo alla verifica di cui all'art. 1 comma 6 e art. 10 del D.P.R. 12.4.1996, con il quale e' stato determinato di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto Ambientale il progetto richiamato in epigrafe;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica per le piste da sci (art. 8 L.R. 36/85) n. 3/99 del 18.10.1999 in cui non vengono evidenziati controindicazioni alla realizzazione della pista in questione;
VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Livigno del 30.3.2000 in cui viene specificato:
- che l'impianto in progetto rientra nelle previsioni di sviluppo e razionalizzazione della ski-area del Comune di Livigno di cui all'allegato studio all'uopo commissionato dall'Amministrazione Comunale attualmente in fase di discussione e di prossimo esame da parte del Consiglio Comunale;
- che la societa' richiedente sara' chiamata a presentare un progetto di riqualificazione ambientale e vegetazionale, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione edilizia con parere espresso in data 28.5.1999;
VISTA la relazione ambientale relativa alla realizzazione delle nuove seggiovie "Teola-Piarioni Bassi" e "Valfin-Monte della Neve" allegata alla documentazione progettuale dell'intervento oggetto di verifica di cui all'art. 1, comma 6 e art. 10 del D.P.R. 12.04.1996;
PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che in data 21.1.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Livigno SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della Soc. Mottolino s.p.a. per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Teola-Pianoni Bassi";
- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del Servizio. si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;
RITENUTO che, ai fini di un migliore inserimento delle opere in progetto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel sopracitato Decreto della Direzione Generale Trasporti e Mobilita' n. 487/53 del 13 gennaio 2000 ed in particolare quelle di seguito elencate e piu' puntualmente specificate:
- il taglio di essenze arboree dovra' essere limitato allo stretto necessario per l'esecuzione delle opere ed in modo che entrambi i lati della pista non risultino perfettamente rettilinei ma con andamento sinuoso al fine della salvaguardia del maggior numero di essenze di rilevanza ambientale;
- i movimenti terra che alterino l'andamento naturale del versante soprattutto per quanto concerne la pista, dovranno seguire un andamento planimetrico che alterni tratti lungo la massima pendenza ad altri in diagonale, cosi' da ridurre l'impatto visivo del taglio grazie alla presenza di quinte arboree a valle della traccia;
- dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare alterazioni dei flussi idrogeologici esistenti nonche' per salvaguardare i profili attuali del pendio interessato;
- a titolo di compensazione ambientale dovra' essere effettuato un rimboschimento dell'area Crosceta-Mottolino mediante la posa di 10 alberi per ogni albero abbattuto;
- le gallerie di sovrapasso della Strada Statale dovranno essere realizzate in modo tale da risultare il piu' incassate possibile e le loro testate, ivi comprese le eventuali opere di sostegno delle terre necessarie per l'esecuzione dei manufatti, dovranno essere opportunamente rivestite in pietra a spacco;
- contestualmente alla piena operativita' del nuovo impianto dovra' essere prontamente dismesso e smantellato l'impianto seggiovia di crinale denominato "Mottolino-Monte della Neve";
- il parcheggio previsto nell'area di pertinenza della stazione di partenza dell'impianto dovra' essere interrato, e conseguentemente dovranno essere eseguite le opportune operazioni di ricostruzione delle pendenze preesistenti;
DATO ATTO che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
TUTTO CIO' PREMESSO,
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Livigno SO fg. n. 41 mapp. n. 174, 247, 248, 115, 187, 88, 89, 90 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominato "Teola-Pianoni Bassi" da parte della Soc. Mottolino s.p.a.
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della REGIONE LOMBARDIA;, come previsto dall'art. 1, 1 comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Milano , 18 aprile 2000 il segretario: SALA |
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