Gazzetta n. 147 del 2000-06-26
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 giugno 2000
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di "avvocato".

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza dalla sig.ra Visca Francesca, cittadina italiana, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Avocat II" di cui e' in possesso dal 29 aprile 1999, come attestato dall'Ordre des Avocats del Lussemburgo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la sopraindicata e' stata insignita del titolo accademico italiano di dottore in giurisprudenza in data 24 maggio 1995 presso l'Universita' degli studi di Pavia, titolo successivamente omologato in Lussemburgo nel novembre 1996;
Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Visca Francesca, cittadina italiana, nata a Venezia-Mestre il 20 giugno 1970, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado" e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.
Art. 3.
L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 giugno 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.