Gazzetta n. 148 del 2000-06-27 |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 8 giugno 2000 |
Modificazioni al decreto interministeriale 24 settembre 1997 relativo ai requisiti di idoneita' delle strutture per diplomi universitari di area sanitaria. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria; Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 d'intesa con il Ministro della sanita', con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Vista la richiesta di modifica del citato provvedimento in data 24 settembre 1997, avanzata dal presidente della commissione nazionale dei diplomi universitari di igienista dentale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 marzo 1999; Sentita l'associazione nazionale professionale di categoria; Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto interministeriale 24 settembre 1997; Decreta: Il punto "03 igienista dentale" della tabella 2 recante "Requisiti specifici di ciascun corso di diploma universitario", allegata al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita' del 24 settembre 1997 citato in premessa, e' sostituito dal seguente: 03 Igienista dentale a. standard di struttura a1. laboratori: patologia clinica; microbiologia clinica; laboratorio di addestramento; a2. reparti di degenza: maxillo - facciale e/o chirurgia orale e/o odontoiatria; disponibilita' per frequenza di reparti in cui siano ricoverati i pazienti che necessitano di igiene professionale; a3) servizi: radiodiagnostica odontoiatrica; odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, ortodonzia, parodontologia, protesi, chirurgia orale, patologia speciale odontostomatologica; opzionali: servizio speciale per portatori di handicaps; servizio di anestesia e rianimazione; servizio dell'area materno-infantile; servizio di psicologia clinica; servizio di dermatologia; (almeno due su cinque) b) standard di attivita' b1) laboratori: patologia/microbiologia clinica: almeno mille esami/anno; laboratorio di addestramento: almeno mille prestazioni/anno; b2) reparti di degenza: occupazione media nel triennio di oltre il 75%; b3) Servizi: almeno 3000 prestazioni/anno globalmente considerate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2000
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Il Ministro della sanità Veronesi |
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