Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 giugno 2000
Scioglimento della societa' cooperativa "Coop. sport - cooperativa sportiva citta' di Treviglio", in Treviglio.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro
di Bergamo

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;
Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 3 febbraio 2000 nei confronti della societa' cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;
Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;
Decreta:
La societa' "Cooperativa sport - cooperativa sportiva citta' di Treviglio", con sede in piazza del Santuario n. 3, Treviglio, costituita per atto in data 24 aprile 1979, a rogito del dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, n. 3683 di suo repertorio, iscritta al n. 188112 del registro delle societa' tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1569, e' sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.
Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.
Bergamo, 2 giugno 2000
Il dirigente: Marciano'
 
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