IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Visto l'art. 22, comma 3, della medesima legge n. 675/1996, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Visto l'art. 22, comma 3-bis, della stessa legge n. 675/1996, cosi' come integrata dal comma 3 del citato art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999; Considerato che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite; Visto il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo precitato n. 135/1999 che stabilisce che i soggetti pubblici avviino l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 22 della legge n. 675/1996 entro il 31 dicembre 1999; Considerato che il medesimo decreto legislativo n. 135/1999 individua, al capo II, alcuni atti i cui trattamenti sono considerati di rilevanti finalita' di interesse pubblico; Viste le circolari DAGL/643 Pres con le quali il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce chiarimenti in merito alle problematiche applicative del predetto decreto legislativo n. 135/1999;
A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto individua, nella tabella allegata, in conformita' all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le categorie di dati sensibili che possono essere trattati e le relative operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione a rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. 2. La normativa sara' oggetto di verifiche successive ai fini sia del completamento sia dell'aggiornamento delle categorie di dati sensibili individuate e delle operazioni eseguibili. Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 30 maggio 2000 Il Ministro: Letta |