Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TERAMO
DECRETO RETTORALE 6 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22 ottobre 1996, n. 248, in particolare l'art. 129, nonche' le successive modifiche adottate da questo Ateneo;
Vista la delibera adottata dal senato accademico integrato nella seduta del 4 aprile 2000 con la quale si formulano modificazioni ed integrazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Teramo;
Vista la rettorale n. 3102 del 13 aprile 2000 con la quale sono state trasmesse le deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo relative alla modifica degli articoli 42, comma 1; 16, comma 1; 9-bis; 14, comma 1; 32, comma 1; 33, comma 1 e introduzione comma 1-bis; 34, commi 1 e 2; 64, commi 1, 2 e 3; 28, 59, comma 6; inserimento art. 65-bis;
Vista la nota M.U.R.S.T. n. 756 del 27 aprile 2000 in cui si comunica che non vi sono osservazioni da formulare sulle variazioni di statuto proposte;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
dopo l'art. 9, inserire:
Art. 9-bis. - L'Universita' puo' concorrere al funzionamento di comitati, circoli, associazioni comunque altrimenti denominati, purche' costituiti da laureati dell'Universita' di Teramo con almeno 200 iscritti, a condizione che i predetti organismi perseguano finalita' rispondenti ai compiti istituzionali dell'Ateneo.
Art. 14, comma 1. - All'art. 14, comma 1, dopo le parole "le strutture necessarie", aggiungere: "le attivita' ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'Universita'. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attivita'".
Art. 16, comma 1. - Nel testo del comma 1, dell'art. 16, sostituire le date: "1o novembre" e "31 ottobre" rispettivamente con: "1o ottobre" e "30 settembre".
Art. 28. - Dopo le parole: "... il collegio dei revisori dei conti" aggiungere: "il nucleo di valutazione di Ateneo".
Art. 32, comma 1. - Dopo le parole "Il rettore dura in carica quattro anni" adde: "accademici, ferma restando l'eccezione prevista dal precedente art. 31, comma 4".
Art. 33, comma 1. - Il comma 1, dell'art. 33 viene sostituito come segue: "il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, un pro-rettore vicario ed eventuali altri pro-rettori per determinate materie nel numero massimo di tre nonche' propri delegati per determinati incarichi".
Dopo il comma 1, viene inserito il comma 1-bis: "al pro-rettore vicario e agli altri pro-rettori puo' essere demandata dal rettore la firma degli atti e dei provvedimenti".
Art. 34, comma 1. - Dopo le parole "... sono esercitate dal pro-rettore" adde: "vicario".
Art. 34, comma 2. - Dopo le parole "... esercitate dal pro-rettore" adde: "vicario".
Art. 42, comma 1. - Le parole "..., per gli organi decentrati, ..." sono sostituite con: "..., per le strutture didattiche e di ricerca, ...".
Art. 59, comma 6. - Dopo le parole "..., al prorettore" adde: "vicario, ai pro-rettori, ai delegati del Rettore", dopo al direttore amministrativo, adde: "ai delegati del direttore amministrativo", dopo le parole "collegio dei revisori dei conti" adde: "ai componenti del nucleo di valutazione di ateneo".
Art. 64, comma 1. - Dopo le parole: "da cinque membri", cassare: "... di cui due supplenti.".
Art. 64, comma 2. - Il comma viene sostituito come segue: "un componente, che assume le funzioni di presidente del collegio, e' scelto tra i magistrati della corte dei conti; tre sono scelti tra i dirigenti o i dirigenti generali dei Ministeri M.U.R.S.T. e del Tesoro; uno e' scelto tra gli iscritti agli albi ufficiali dei revisori dei conti".
Art. 64, comma 3. - Dopo il comma 2, e' aggiunto il comma 3 seguente: "Il presidente puo' nominare un presidente vicario che lo sostituisca nei casi di necessita'".
Art. 65. - Dopo l'art. 65 e' inserito:
Sezione IV-bis nucleo di valutazione di ateneo
Art. 65-bis - 1. Il Nucleo di valutazione di ateneo esplica le funzioni previste dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed eventuali successive modificazioni od integrazioni nonche' quelle attribuitegli dal presente statuto o dai regolamenti di ateneo.
2. Il nucleo di valutazione di ateneo e' composto da un massimo di nove membri di cui almeno due anche in ambito non accademico scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione.
3. E' nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, e dura in carica due anni solari, conservando eventualmente l'incarico fino al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno.
Teramo, 6 giugno 2000
Il rettore: Russi
 
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