Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali. (Deliberazione n. 200/00/CSP).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 22 giugno 2000;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante: "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Sentito il Coordinamento nazionale dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;
Effettuate le audizioni con le associazioni maggiormente rappresentative dell'emittenza radiotelevisiva;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare l'applicazione della disciplina prevista della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso o ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.
2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.
 
Art. 2.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Nei periodi in cui non sono in corso campagne elettorali o refendarie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, un complesso di spazi ripartito in modo da assicurare con imparzialita' ed equita' - nell'arco di un trimestre, l'accesso a tutti i soggetti politici nonche' la parita' di condizioni nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:
a) per le trasmissioni riferite a temi di interesse nazionale:
1) le forze politiche e che costituiscono un automomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
2) le forze politiche e, che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
b) per le trasmissioni riferite a temi di interesse locale:
1) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali.
3. I soggetti politici partecipano alle trasmissioni in ragione del proprio consenso elettorale e, ove concordato, anche attraverso rappresentanti delle comuni coalizioni di riferimento. In tale caso lo spazio delle coalizioni sara' dato dalla somma degli spazi delle diverse componenti della coalizione.
4. Nel rispetto delle precedenti disposizioni possono partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli inclinati tenendo conto della esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e ai comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonche' i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art. 12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.
5. Le emittenti, tenuto conto della specificita' di quelle radiofoniche e di quelle televisive, inseriscono nei loro palinsesti le tramissioni di comunicazione politica di cui al comma 3, art. 2, della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, raccordandole alle caratteristiche editoriali proprie delle diverse emittenti.
6. La durata complessiva trimestrale degli spazi deve esaurire un ciclo compiuto di comunicazione politica realizzando una equilibrata ripartizione degli spazi nelle diverse trasmissioni. La collocazione delle diverse trasmissioni e' determinata dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. Per le emittenti radiofoniche la fascia predetta si estende dalle ore 05,00 alle ore 02,00 del giorno successivo.
7. In ogni caso l'ambito trimestrale di riferimento della presente disciplina, si intende sospeso quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
8. L'individuazione delle persone che partecipano gratuitamente alle trasmissioni tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 3. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
1. Le singole emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, la cui durata complessiva non puo' superare, ogni settimana, il 25% del tempo effettivamente dedicato, nella stessa settimana e nelle stesse fascie orarie, ai programmi di comunicazione politica.
2. Tali spazi sono offerti, in condizioni di parita' di trattamento, ai soggetti rappresentati negli organi di cui alle consultazioni elettorali previste dall'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo le seguenti modalita':
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di due per ogni giornata di programmazione;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore;
f) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente.
3. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
a) comunicano, anche a mezzo telefax, con almeno quindici giorni di anticipo all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e le richieste dei soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti nell'arco di un trimestre nonche' la programmazione delle trasmissioni di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento;
b) assegnano gli spazi per i messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il trimestre, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore a partire dal primo giorno di ogni mese.
 
Art. 4.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.
 
Art. 5. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento
1. Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono eslusivamente messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Le emittenti che intendono trasmettere i suddetti messaggi devono preventivamente stabilire gli spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'art. 4. Il tempo complessivamente destinato alla trasmissione degli spazi di comunicazione politica gratuiti deve essere di norma pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Le emittenti radiotelevisive praticano, ai fini della trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento, uno sconto del 50% sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari messi in onda nelle stesse fasce orarie.
3. Nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.
4. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti osservano le seguenti modalita':
a) gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento ai soggetti politici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dai soggetti politici e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore;
g) gli spazi spettanti ad un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;
h) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto e committente.
5. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento comunicano, con almeno quindici giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e i relativi programmi di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento. Qualora piu' soggetti politici richiedano la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento nella stessa fascia oraria, l'emittente effettuera' il sorteggio per la collocazione dei diversi messaggi politici autogestiti a pagamento all'interno del contenitore previsto per quella fascia oraria.
 
Art. 6.
Circuiti
l. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come tramissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini dei presente atto la definizione di circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.
 
Art. 7.
Imprese radiofoniche di partiti politici
l. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 
Art. 8.
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici
1. Nei periodi non elettorali la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, sull'apposito sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa la "nota informativa" di cui al comma 2, e' sempre evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2, viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento. 5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 1, e' letta ai radioascoltatori.
 
Art. 9.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, compresi quelli delle province autonome, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:
a) trasmettono, anche a mezzo telefax, all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, le loro eventuali variazioni e i relativi programmi di comunicazione politica, con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato;
b) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale. A tale scopo le emittenti sono tenute a inviare le registrazioni, eventualmente richieste dai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, su formato standard;
c) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di competenza di quest'ultima;
d) adottano con tempestivita', anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge in sede locale.
 
Art. 10.
Accertamenti e controlli
1. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati e, se del caso, adotta ulteriori provvedimenti d'urgenza che ritiene necessari al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e puo' adottare tempestivamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge.
2. In caso di denuncia da parte di soggetti politici interessati, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, accertata preliminarmente la procedibilita' della denuncia stessa, provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali, avvalendosi, ove occorra, per acquisizioni documentali e notifiche urgenti, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita'. Analogamente avviene per le violazioni riscontrate d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che - compiuti gli opportuni accertamenti ed effettuata una prima verifica sulla procedibilita' e la fondatezza delle denunce pervenute e dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione tra le parti - formulano le relative proposte all'Autorita' comunicando anche l'eventuale provvedimento di archiviazione
3. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
 
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 22 giugno 2000
Il presidente
Cheli
Il commissario relatore
Sangiorgi
Il segretario della Commissione
Soi
 
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