Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 22 maggio 2000, n. 180
Modificazioni al regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;
Visto in particolare l'articolo 37, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d'investimento con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Considerata la difficolta' di reperire sul mercato una garanzia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;
Ritenuta l'opportunita' di non differenziare il regime dei fondi immobiliari ad apporto rispetto ai fondi immobiliari ordinari, ove non strettamente necessario;
Ritenuta l'opportunita' di consentire l'avvicendamento di soggetti diversi nell'incarico di valutazione dei fondi con apporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 11 maggio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1

L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, e' soppresso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 37, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' il seguente:
"Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con regolamento adottato sentite
la Banca d'Italia e la Consob determina i criteri generali
cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con
riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1, stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c),
numero 5)".
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge n. 490/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 24 maggio 1999, n. 228, recante: "Regolamento recante
norme per la determinazione dei criteri generali cui devono
essere uniformati i fondi comuni di investimento", vedasi
in nota all'art. 2.



 
Art. 2

Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, e' sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non puo' avere durata superiore ad un triennio ed e' rinnovabile una sola volta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 79



N O T E

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 maggio 1999, n. 228, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 17. (Esperti indipendenti). - 1. Gli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c),
numero 5), del testo unico possono essere persone fisiche o
giuridiche scelte dalla SGR.
2. Il consiglio di amministrazione della SGR
nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti
verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5
e 6. La SGR puo' affidare incarichi anche per la
valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali
requisiti.
3. Le valutazioni devono risultare da apposita
relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti
incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti
siano persone giuridiche, la relazione deve essere
sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in
possesso dei requisiti indicati nel comma 4.
4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti
ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo
professionale la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad
effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in
cui e' investito il fondo. Devono essere altresi' in
possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per gli
esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'art. 13 del
testo unico.
5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano
persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo
della SGR, come definito ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettera a), del testo unico.
6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono
possedere i seguenti requisiti:
a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente
prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento
del fondo;
b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico
che intendono assumere.
7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di
conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare,
dandone tempestiva comunicazione alla SGR.
8. L'incarico di esperto indipendente non puo' essere
conferito a soggetti che:
a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che
conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che la
controllino, o che siano controllati da questi ultimi o
dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente
al conferimento dell'incarico;
b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o
ad altre societa' o enti che la controllino, o che siano
controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di
lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel
triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei
soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori
generali della SGR che conferisce l'incarico o di altre
societa' od enti che la controllino o che siano controllati
da questi ultimi o dalla SGR;
d) si trovino in una situazione che puo'
compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della
SGR che conferisce l'incarico.
9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni
nel corso dell'incarico l'interessato e' tenuto a darne
immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta
giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico
e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale
comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
10. (Soppresso).
11. L'incarico di valutazione di cui al presente
articolo non puo' avere durata superiore ad un triennio ed
e' rinnovabile una sola volta".



 
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