Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 28 marzo 2000, n. 182
Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante dispo-sizioni in materia di commercio e di camere di com-mercio;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che stabiliscono il conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'articolo l7, commi 3 e 4;
Considerato che la citata legge n. 77/1997, all'articolo 3, comma 4, ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 11 marzo 1999;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 19421, del 7 dicembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto per "strumenti di misura" si intendono le misure di capacita' diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonche' gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantita' e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli articoli 20 e
50 cosi' recitano:
"Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1".
"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture
amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
- 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere
dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
stralcio.
2. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999 individua i beni e le risorse degli uffici
metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio,
come disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, cosi'
recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L204/37 del 21 luglio
1998.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione
della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva
98/34/CE".



 
Art. 2
Verificazione periodica

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilita' metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.
2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicita' fissata nell'allegato I, che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i misuratori di gas, di acqua ed elettrici.
 
Art. 3
Verificazione eseguita dalle camere di commercio

1. La verificazione periodica e' effettuata dalle camere di commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalita' stabilite dalle stesse camere di commercio.
2. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato II annesso al presente decreto.
3. In caso di esito negativo, e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero dell'industria - Direzione generale dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.
 
Art. 4
Verificazione eseguita da laboratori accreditati

1. La verificazione periodica puo' essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
2. Ai fini dell'accreditamento le camere accertano l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonche' la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei.
3. Le condizioni e le modalita' di accreditamento dei suddetti laboratori sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.
 
Art. 5
Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualita' della produzione, puo' essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.
2. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformita' metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236, puo' essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517,
reca: "Attuazione della direttiva 90/384/CEE
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
in materia di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico".
- La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca: "Modifica alle
disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.
7088, e successive modificazioni". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1. - I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia
sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui
unita' sono le seguenti:
Per le misure lineari:
Il metro internazionale.
Per le misure di superficie:
Il metro quadrato.
Per le misure di solidita':
Il metro cubo.
Per i pesi:
Il gramma, millesima parte del chilogramma
internazionale.
Per le misure di capacita':
Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro
gradi del termometro centesimale".



 
Art. 6
Strumenti difettosi - Strumenti riparati

1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilita' metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attivita' purche' non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento.
2. L'utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.
 
Art. 7
Obblighi degli utenti metrici

1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica devono: a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti,
conservando ogni documento ad esso connesso; b) mantenere l'integrita' della etichetta di verificazione periodica,
nonche' di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo
elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui
all'articolo 6, comma 2; c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o
inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) e' equiparato ad inadempienza all'obbligo della verificazione periodica.
 
Art. 8
Elenco degli utenti metrici

1. Le camere di commercio formano l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalita' ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attivita' ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verificazione periodica degli strumenti.
2. Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorita'.
3. L'elenco puo' essere consultato dagli utenti metrici.
 
Art. 9
Formazione dell'elenco

1. L'elenco degli utenti metrici e' formato sulla base dei dati del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.
2. Le camere di commercio possono avvalersi, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche, al fine di individuare categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.
 
Art. 10
Vigilanza

1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.
2. La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali e senza preavviso.
 
Art. 11
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79 e 80 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con quelle contenute nel presente decreto e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, relativamente al conferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 marzo 2000
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 156
 
Allegato I

PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI
IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

=====================================================================
CATEGORIA | PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE ===================================================================== masse e misure campione; misure di| capacità, comprese quelle montate | su autocisterna | 5 anni --------------------------------------------------------------------- strumenti per pesare | 3 anni --------------------------------------------------------------------- complessi di misura per carburanti| 2 anni --------------------------------------------------------------------- misuratori di volumi di liquidi | diversi da carburanti e dall'acqua| 4 anni --------------------------------------------------------------------- misuratori massici di gas metano | per autotrazione | 2 anni --------------------------------------------------------------------- strumenti per la misura di | lunghezze compresi i misuratori di| livello dei serbatoi | 4 anni ---------------------------------------------------------------------
| secondo l'impiego e secondo la
| periodicità fissati, con
| provvedimento del Ministro strumenti diversi da quelli di cui| dell'industria, sentito il alle righe precedenti | Comitato centrale metrico
Note:
Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare
di qualsiasi tipo sono sottoposte a verificazione con la
stessa periodicita' degli strumenti di cui sono ai fini
metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.
Le masse di ausilio agli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico delle classe di precisione I e
II sono esenti dal bollo periodico.
 
Allegato II

CONTRASSEGNO DA APPLICARE SUGLI STRUMENTI DI
MISURA CHE HANNO SUPERATO LA VERIFICAZIONE PERIODICA
(Articolo 3)

====================================================================
VERIFICA PERIODICA
SCADENZA =====================================================================
MESE | ANNO | MESE =====================================================================
1 | | 7
2 | | 8
3 | XXXX | 9
4 | (anno di scadenza) | 10
5 | | 11
6 | | 12

Caratteristiche:
Forma: quadrata
Dimensione lato: > o uguale a 40 mm
Colore: fondo verde con carattere di stampa nero
Nota:
Nel caso il contrassegno venga applicato ai sensi
dell'art. 5, sotto l'anno di scadenza deve essere riportato
il marchio del fabbricante che si avvale della facolta'
prevista nello stesso articolo, commi 1 e 2.
 
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