Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2000
Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che le erogazioni liberali in denaro e i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, nonche' entrambi non soggetti all'imposta sulle donazioni;
Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti per gli eventi che interessano altri Stati;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili dal reddito d'impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono cosi' individuati:
a) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro;
c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalita' prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamita' pubbliche o altri eventi straordinari;
d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.
Roma, 20 giugno 2000
Il Presidente: Amato
 
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