Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 26 giugno 2000 |
Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale (EUREKA) di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR). |
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IL DIRIGENTE del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale"; Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria"; Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Viste le domande presentate in data 23 novembre 1998 da Biesse S.p.a. (prot. n. 551) e Consorzio Cetma (prot. n. 552) ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954; Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati; Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"; Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 2 marzo 2000, di cui al punto 9 del resoconto sommario; Decreta: Art. 1. Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalita' sotto indicate: Biesse S.p.a. - Pesaro (classificata grande impresa). Progetto di ricerca: E! 2028 Marcel. Pratica IMI n. 66157/L. 22. Titolo del progetto: "Advanced technologies applied to manufacturing robotized cell for the production of shaped parts for forniture". Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1o febbraio 1999. Decorrenza costi ammissibili: 21 febbraio 1999. Costo ammesso: L. 5.875.000.000 cosi' suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attivita' e delle zone geografiche di imputazione: attivita' di ricerca industriale: L. 2.407.000.000; attivita' di sviluppo precompetitivo: L. 3.468.000.000. Luogo di svolgimento: attivita' di ricerca industriale N.E. = 2.407.000.000, Ea = 0, Ec = 0; attivita' di sviluppo precompetitivo N.E. = 3.468.000.000, Ea = 0, Ec = 0. Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.539.250.000. Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento: ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec; sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec. Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca e' svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro U.E.). Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa. Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione, purche' garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa. Consorzio Cetma - Brindisi (classificata piccola/media impresa). Progetto di ricerca: E! 2028 Marcel. Pratica IMI n. 66156/L. 22. Titolo del progetto: "Advanced technologies applied to manufacturing robotized cell for the production of shaped parts for forniture". Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1o febbraio 1999. Decorrenza costi ammissibili: 21 febbraio 1999. Costo ammesso: L. 1.812.000.000 cosi' suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attivita' e delle zone geografiche di imputazione: attivita' di ricerca industriale: L. 1.567.000.000; attivita' di sviluppo precompetitivo: L. 245.000.000. Luogo di svolgimento: attivita' di ricerca industriale N.E. = 702.000.000, Ea = 865.000.000, Ec 0; attivita' di sviluppo precompetitivo N.E. = 35.000.000, Ea = 210.000.000, Ec = 0. Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 1.297.750.000. Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento: ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec; sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec. Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca e' svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa. Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione, purche' garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa. |
| Art. 2. Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 4.837.000.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000. |
| Art. 3. Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2000 Il dirigente: Fonti |
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