Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 10 marzo 2000, n. 183
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261;
Vista la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 10 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, e' modificato come segue: A) all'articolo 2, comma 5, e' aggiunta la seguente lettera e): "e)
agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati"; B) all'articolo 15:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei prodotti
alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art.
14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI
e XII";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli additivi
alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei
prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e
2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il
principio quanto basta";
3) il comma 3 e' modificato come segue:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) latte
(compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato),
pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna
intera pastorizzata";
2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) pasta
alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la
pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111"; C) l'allegato IX e' modificato come segue:
1) dopo la voce "E 466 Carbossimetilcellulosa" e' aggiunta la voce
"E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente";
2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di sodio" e' aggiunta la
voce "E 920 L-Cisteina(*)";
3) dopo la voce "E 948 Ossigeno" e' aggiunta la voce "E 1103
Invertasi";
4) dopo la voce "E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio" e'
aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato ossidato"; (*) Puo' essere usata come agente di trattamento delle farine. ----> Vedere Tabelle da pag. 3 a pag. 15 <----



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge
30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande), e' il seguente:
"Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) - f) (omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali".
- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.
283, citata, e' il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di
purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi
d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere
con successivi decreti ai periodici necessari
aggiornamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera A):
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale
n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:
"1. Il presente decreto disciplina gli additivi
alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come
ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei
prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale,
anche in forma modificata.
2. Le categorie degli additivi alimentari sono
riportate nell'allegato I.
3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle
categorie dell'allegato I avviene conformemente alla
funzione principale normalmente svolta dall'additivo in
questione. La classificazione dell'additivo in una
categoria non esclude peraltro la possibilita' che tale
additivo sia autorizzato per altre funzioni.
4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi
alimentari sono riportate nell'allegato II.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) ai coadiuvanti teonologici come definiti all'art.
1, comma 2;
b) alle sostanze utilizzate per la protezione di
piante e prodotti vegetali;
c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui
al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante
l'attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE
relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei
prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro
preparazione;
d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in
quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le
vitamine;
e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli
allegati.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera B):
- Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto n.
209/1996, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
seguente
"Art. 15. - 1. Nei prodotti alimentari possono essere
impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2,
solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII.
2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX
possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli
scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 ad eccezione di
quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto
basta.
3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le
disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti
prodotti:
a) prodotti alimentari non lavorati;
b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982,
n. 752;
c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non
emulsionati;
d) burro;
e) latte (compreso quello intero, scremato e
parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato
(compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata;
f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con
fermenti vivi;
g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di sorgente;
h) caffe' (escluso il caffe' istantaneo aromatizzato)
ed estratti di caffe';
i) the in foglie non aromatizzato;
l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980,
n. 139;
m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da
glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il
latticello sterilizzato);
o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia,
come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia
in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari
sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato
XIII;
p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che
possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli
additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni
specificate negli stessi.
4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII
possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari
citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.
5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV
possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi
veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi
specificate.
6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche
ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare in conformita' al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego
indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai
prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati
secondo le istruzioni per l'uso.
8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati
nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere
impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate
(cosi' come modificato dal decreto n. 250/1998).
8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i
prodotti relativamente ai quali gli Stati membri
interessati possono mantenere il divieto di impiego di
determinate categorie di additivi (cosi' come modificato
dal decreto n. 250/1998)".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera C):
- L'allegato IX del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari di cui
e' generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti
alimentari non citati all'art. 15, comma 3".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera D):
- L'allegato X del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco dei "prodotti alimentari in cui
puo' essere utilizzato un numero limitato di additivi
dell'allegato IX".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera E):
- L'allegato XI del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco dei "conservanti e antiossidanti
condizionatamente ammessi" e precisamente:
a) parte "A" - Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati;
b) parte "B" - Anidride solforosa e solfiti;
c) parte "C" - Altri conservanti;
d) parte "D" - Altri antiossidanti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera F):
- L'allegato XII del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli "altri additivi ammessi".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera G):
- L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari
ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima
infanzia" e precisamente:
a) nella "parte 1" gli "additivi alimentari ammessi
in alimenti per lattanti in buona salute";
b) nella "parte 2" gli "additivi alimentari ammessi
in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute";
c) nella "parte 3" gli "additivi alimentari ammessi
in alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona
salute";
d) nella "parte 4" gli "additivi alimentari ammessi
negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia
per scopi medici speciali".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera H):
- L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n.
209/1996 riporta l'elenco dei "coadiuvanti e solventi
veicolanti ammessi".



 
Art. 2

1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto e' vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
2. E' abrogato il decreto ministeriale 24 giugno 1998, n. 261.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2000
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 49
 
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