Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 26 maggio 2000
Schemi tipo di polizza fidejussoria e di fidejussione bancaria.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo 13 aprile 1999 che stabilisce che il concessionario della riscossione presti una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo;
Visto l'art. 28, comma 1, che prevede la facolta' per il concessionario del servizio di riscossione dei tributi di prestare la cauzione mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze e mediante fidejussione bancaria;
Considerata la necessita' prevista dall'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 di approvare gli schemi di polizza fidejussoria e fidejussione bancaria;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuta l'opportunita' di approvare con un unico decreto i predetti schemi di polizza fidejussoria e di fidejussione bancaria;
Visto il parere espresso dalla commissione consultiva nella seduta del 10 maggio 2000 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvati gli schemi di polizza fidejussoria (allegato 1) e di fidejussione bancaria (allegato 2) con cui puo' essere prestata cauzione dal concessionario a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione, nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione delle proprie entrate mediante ruolo.
Il predetto decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato 1
POLIZZA FIDEJUSSORIA Premesso:
che con decreto ...................... in data .................... codesto Ministero ha conferito alla societa' ............................, con sede in ........................ via ...., n. ....., la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per ambito l'ambito territoriale di .......................;
che il decreto stesso e' stato notificato in data ............. alla societa' in persona del suo legale rappresentante;
che con decreto datato .... codesto Ministero ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L. ........................., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;
che la predetta cauzione va prestata entro il termine previsto dalla convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la cauzione puo' essere prestata anche attraverso polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
Tutto cio' premesso
L'impresa di assicurazione ...., in seguito denominata impresa, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede legale in ........................, e per essa il ...., nato a ...................................... il ......................, nella sua qualita' di ....................................., presta fidejussione alle condizioni generali che seguono, alla societa' ..................................., fino alla concorrenza di L. ......................, a garanzia delle somme riscosse, nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.
Conseguentemente l'impresa si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata del Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta societa' ..... quale concessionaria del servizio di riscossione dell'ambito territoriale di .................................., nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.
La presente polizza fidejussoria e' prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione (.............. .................) e, salvo modifiche o integrazioni che codesta amministrazione dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare della somma da garantire ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo citato, restera' ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.
La presente polizza fidejussoria non e' soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.
Art. 1. Condizioni generali di assicurazione
L'impresa garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.
La garanzia prestata con la fidejussione non diviene operante sino a quando la Direzione centrale per la riscossione, cui il concessionario l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.
Art. 2.
Qualora il concessionario sia inadempiente in tutto in parte nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, il Ministero delle finanze, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con decreto da notificare, a cura dell'ufficio proponente, al predetto garante e al concessionario.
In tal caso l'impresa versa alla cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformita' della comunicazione di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.
Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
Art. 3.
Nel caso in cui l'impresa effettui pagamenti in forza della presente polizza la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.
La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con l'impresa.
Art. 4.
Se la scadenza della fidejussione coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 5.
Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27, l'importo garantito con la presente fidejussione viene ridotto proporzionalmente.
Art. 6.
In caso di controversie tra l'impresa e l'amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente il Foro di Roma.
Il concessionario ............................................
L'impresa .............................................
 
Allegato 2
ATTO DI FIDEJUSSIONE Premesso:
che con decreto in data .... codesto Ministero ha conferito alla societa' ...., con sede in ............................... via......................................., n. ......, la concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per l'ambito territoriale di ...................................;
che il decreto stesso e' stato notificato in data ................... alla societa' in persona del suo legale rappresentante;
che con decreto datato .... codesto Ministero ha determinato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo, la misura della cauzione, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in L. ........................., pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo;
che la predetta cauzione va prestata entro il termine previsto dalla convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
che ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 la cauzione puo' essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria;
Tutto cio' premesso
L'Istituto bancario ....................................., in seguito denominata "Banca", in regola con il disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, ammesso dalla Banca d'Italia a svolgere attivita' bancaria con autorizzazione n. ........... e iscritto in apposito albo da parte della Banca d'Italia al n. ........... (artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1/9793) con sede legale in .............................................. e Direzione generale in .................................... e per esso il ................................... nato a ............................... il ............ nella sua qualita' di ....................., a cio' facoltizzato, si costituisce fidejussore, alle condizioni generali che seguono, della societa' ......................, fino alla concorrenza di L. ....................... a garanzia delle somme riscosse ai sensi dell'art. 27 nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione.
Conseguentemente questa Banca si obbliga, a semplice richiesta mediante lettera raccomandata dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, a corrispondere, entro i limiti della garanzia prestata, quanto dovuto dalla suddetta societa' .................. quale concessionaria del servizio di riscossione dell'ambito territoriale di ......................., nei confronti dello Stato e degli altri enti creditori.
La presente fidejussione e' prestata per il periodo di durata della concessione del servizio di riscossione (..............................) e, salvo modifiche o integrazioni che codesta amministrazione dovesse richiedere in relazione al diverso ammontare delle somme da garantire ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo citato, restera' ferma sino alla emissione del relativo provvedimento di svincolo.
La presente fidejussione non e' soggetta a registrazione in quanto garanzia richiesta dalla legge.
Art. 1. Condizioni generali di fidejussione La Banca garantisce, fino alla concorrenza della somma indicata e alle condizioni generali e particolari contenute nel presente atto l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui in premessa e eventuali supplementi.
La garanzia prestata con la fidejussione non diviene operante sino a quando la Direzione centrale per la riscossione, cui il concessionario l'ha presentata, non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.
Art. 2.
Qualora il concessionario sia inadempiente in tutto o in parte nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti relativamente agli obblighi di cui in premessa, il Ministero delle finanze, su richiesta dell'ufficio competente, dispone l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante, con decreto da notificare a cura dell'ufficio proponente al predetto garante e al concessionario.
In tal caso la Banca versa alla Cassa depositi e prestiti la somma determinata in conformita' della comunicazione di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.
Le eventuali eccezioni non sospendono l'obbligo del versamento.
Art. 3.
Nel caso in cui la Banca effettui pagamenti in forza della presente fidejussione bancaria la somma garantita si intende ridotta in misura corrispondente all'importo versato.
La riduzione non esonera il concessionario dal pagamento delle commissioni dovute in forza del contratto stipulato con la Banca.
Art. 4.
Se la scadenza della fidejussione coincide con la scadenza del contratto di concessione e il concessionario non viene confermato, la garanzia rimane in vigore fino all'emissione del decreto ministeriale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 5.
Nel caso di diminuzione delle riscossioni di cui all'art. 27, l'importo garantito con la presente fidejussione viene ridotto proporzionalmente.
Art. 6.
In caso di controversie tra la Banca e l'amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente il Foro di Roma.
Il concessionario ............................................
La banca .............................................
 
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