Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2000
Istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, nel riordinare gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ha fissato nei capoluoghi di provincia e di regione le rispettive sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e nelle citta' di Trento e Bolzano le rispettive sedi delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che prevede l'istituzione nei comuni, rispettivamente sedi di corte di appello o di sezione staccata di corte di appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale, nonche' capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali;
Considerato che l'istituzione delle sezioni staccate dovra' avvenire nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incremento del numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni e con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese;
Visto l'esito delle indagini ricognitive in ambito regionale svolte al fine suddetto dalla commissione paritetica tra il Ministero delle finanze ed il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 9 novembre 1999;
Ritenuto che per rendere operative nel piu' breve tempo possibile le suddette sezioni staccate, senza che cio' comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si potra' provvedere alla loro ubicazione presso immobili che siano messi a disposizione dagli enti locali nonche' presso sedi delle attuali commissioni tributarie provinciali o presso immobili demaniali ovvero presso immobili condotti in locazione, purche', in tal caso, si verifichi una corrispondente riduzione delle spese delle commissioni regionali in misura proporzionale ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni staccate;
Ritenuto che e' necessario provvedere al riguardo onde garantire il migliore esercizio del diritto di difesa davanti agli organi di giustizia tributaria;
Decreta:
Art. 1.
1. Le commissioni tributarie regionali operano anche con sezioni da ubicarsi nei comuni rispettivamente sedi di corte di appello o di sezione staccata di corte di appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale nonche' capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione e negli ambiti territoriali a fianco di ciascuna sezione indicati.
 
Art. 2.
1. Le sezioni di cui all'art. 1 non incidono sulla complessiva composizione numerica stabilita, per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi.
2. Alla determinazione dei criteri e delle modalita' di funzionamento della sezione provvede, nell'ambito della propria competenza, il presidente della commissione tributaria regionale.
 
Art. 3.
1. Le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, istituite secondo i criteri di cui all' art. 1, sono riportate nell' allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Dette sezioni operano nell'ambito territoriale e con il numero delle sezioni a fianco di ciascuna indicate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2000
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro della giustizia
Fassino
 
Allegato 1
ELENCO DELLE SEZIONI STACCATE DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 3
1. La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, opera anche nella sede di Pescara con due sezioni (nell'ambito territoriale di Chieti e Pescara).
2. La commissione tributaria regionale della Calabria, con sede in Catanzaro, opera anche nella sede di Reggio Calabria con sei sezioni (nell'ambito territoriale di Reggio Calabria).
3. La commissione tributaria regionale della Campania, con sede in Napoli, opera anche nella sede di Salerno con cinque sezioni (nell'ambito territoriale di Salerno ed Avellino).
4. La commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, opera anche nelle sedi di:
Rimini con due sezioni (nell'ambito territoriale di Rimini);
Parma con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Parma, Piacenza e Reggio-Emilia).
5. La commissione tributaria regionale del Lazio, con sede in Roma, opera anche nella sede di Latina con due sezioni (nell'ambito territoriale di Latina e Frosinone).
6. La commissione tributaria regionale della Lombardia, con sede in Milano, opera anche nella sede di Brescia con sei sezioni (nell'ambito territoriale di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona).
7. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sede in Bari, opera anche nelle sedi di:
Foggia con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Foggia);
Lecce con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Lecce e Brindisi);
Taranto con due sezioni (nell'ambito territoriale di Taranto).
8. La commissione tributaria regionale della Sardegna, con sede in Cagliari, opera anche nella sede di Sassari con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Sassari e Nuoro).
9. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sede in Palermo, opera anche nelle sedi di:
Caltanissetta con due sezioni (nell'ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna);
Catania con quattro sezioni (nell'ambito territoriale di Catania e Ragusa);
Messina con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Messina);
Siracusa con due sezioni (nell'ambito territoriale di Siracusa).
10. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sede in Firenze, opera anche nella sede di Livorno con tre sezioni (nell'ambito territoriale di Livorno).
11. La commissione tributaria regionale del Veneto, con sede in Venezia, opera anche nella sede di Verona con due sezioni (nell'ambito territoriale di Verona).
 
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